Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2024, n. 24065
Sentenza
11 aprile 2024
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11 aprile 2024
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Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose di proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, nel caso in cui la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti.
Sul provvedimento
Testo completo
24065-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: ST DR -Presidente- Sent. n. sez. 667/2024 CC 11/04/2024- ANDREA GENTILI R.G.N. 46138/2023 ALESSIO SCARCELLA Relatore GIUSEPPE NOVIELLO FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SS EF nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/11/2023 del TRIB. LIBERTA' di LIVORNO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
Jentite le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA che, riportandosi alla memoria già depositata, ha concluso per l'annullamento con rinvio per quanto concerne il periculum in mora e declaratoria di inammissibilità nel resto;
udito il difensore, Avv. COMUNALE BUTTURINI ALESSANDRO, che, al termine del proprio intervento, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. ? рес RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 novembre 2023, il Tribunale di Livorno rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di SS EF, quale amministratore delegato della società A.M. Aeromeccanica S.A., terza pro- prietaria del veicolo sequestrato (unitamente a GA AN, qui non ricor- rente), avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Livorno in data 2 ottobre 2023, avente ad oggetto un velivolo ad uso turistico Piper iscritto nel registro del Dipartimento dei Trasporti USA con matricola N579GZ, se- questro eseguito in Verona in data 19 ottobre 2023, in relazione al reato di con- trabbando doganale per essere stato omesso il versamento dell'IVA all'importa- zione del predetto velivolo.
2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia procu- ratore speciale, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione mancante od apparente. In sintesi, premette la difesa che dinanzi ai giudici del riesame era stata depositata una memoria corredata da documentazione con cui sarebbe stata for- nita la prova che la società di cui il ricorrente è amministratore era l'effettiva pro- prietaria del velivolo e che la stessa era da considerarsi terzo di buona fede ed estranea rispetto ai fatti contestati all'indagato GA. Richiamati per sintesi i contenuti della documentazione prodotta, ribadisce la difesa che la società del ri- corrente, società di diritto svizzero amministrata dallo -L, cittadino svizzero, avrebbe riacquistato il velivolo dall'indagato GA in data successiva ai fatti a quest'ultimo contestati, avvenuti secondo lo stesso giudice del riesame tra il 23.06.2021 ed il 18.01.2022, sicché il ricorrente dovrebbe ritenersi terzo acquirente di buona fede. Nonostante questo, tuttavia, i giudici del Tribunale di Livorno non avrebbero speso una parola in ordine alla posizione di buona fede della società ricorrente, accomunando indebitamente la posizione dell'indagato a quella del terzo di buona fede, sostenendo che gli stessi avrebbero fondato la richiesta di riesame sui medesimi motivi e attraverso la produzione dei medesimi documenti. Diversamente, evidenzia la difesa, le questioni poste dalle rispettive difese erano diverse, atteso che il ricorrente non aveva rivestito alcun ruolo né 2 fer interesse rispetto alle condotte ascritte all'indagato GA quanto alle modalità di importazione del velivolo in territorio italiano, successive alla sua vendita rego- larmente posta in essere dalla società del ricorrente nell'anno 2020. In altri ter- mini, il ricorrente, “ridivenuto" proprietario del velivolo, avrebbe prodotto diffe- rente documentazione e discusso davanti ai giudici del riesame il tema della pro- pria posizione di terzo acquirente di buona fede, questione non considerata dall'or- dinanza impugnata, limitandosi a ritenere opponibile le confisca obbligatoria al terzo