Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2023, n. 00876
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NC NI (CUI 03XJVIU), nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 16 novembre 2022 emessa dalla Corte di appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria austriaca di NI NC, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 17 giugno 2022 dal Procuratore della id-6 Repubblica di Vienna per procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di associazione per delinquere e furto commessi nel dicembre 2021 in Austria.
2. L'avvocato Saverio Ventura, nell'interesse del NC, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, censurando, con unico motivo, la violazione degli artt. 2 e 6 della legge 22 aprile n. 2005, n. 69, e degli artt. 13 e 111 Cost. Il difensore rileva che ha Corte di appello ha disposto la consegna del NC in esecuzione di un mandato di arresto emesso dal Pubblico Ministero e non dal Tribunale di Vienna e deduce che nell'ordinamento austriaco il pubblico ministero non gode di alcuna indipendenza, essendo assoggettato al Ministro federale della giustizia e, dunque, al potere politico. Il difensore precisa, inoltre, che l'art. 6, comma 1, lett. c) della legge n. 69 del 2005 e l'art. 8, lett. c), della decisione quadro 2002/584/GAI stabiliscono che il mandato di arresto europeo deve indicare la sentenza esecutiva dello Stato richiedente, in caso di mandato esecutivo, o il provvedimento cautelare o altra decisione giudiziaria esecutiva in caso di mandato processuale. Posto, tuttavia, che né la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, né la legge italiana di attuazione precisano il significato di «decisione giudiziaria nazionale», un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 69 del 2005 impone che il provvedimento nazionale restrittivo della libertà personale debba essere emesso esclusivamente da un giudice e non già da un pubblico ministero. L'art. 2 della legge n. 69 del 2005 sancisce, infatti, che l'esecuzione di un mandato di arresto europeo non può, in alcun caso, comportare una violazione dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione. Rileva, inoltre, il ricorrente che gli artt. 13 e 111 della Costituzione prevedono una riserva di giurisdizione in materia di provvedimenti che limitano la libertà personale e che la Corte costituzionale ha reiteratamente escluso la natura giurisdizionale della figura del pubblico ministero. Pertanto, l'interpretazione dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005 che consente al pubblico ministero l'emissione di mandato di arresto europeo sarebbe in contrasto con i predetti parametri costituzionali. Il difensore chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata e, in via subordinata, di proporre questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005 per contrasto con gli artt. 13 e 111 della Costituzione. .)‹
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto il motivo proposto è infondato.
2. Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2 e 6 della legge 22 aprile n. 2005, n. 69, e degli artt. 13 e 111 Costituzione,