Cass. civ., sez. II, sentenza 10/09/2013, n. 20713
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In tema di distanze legali, la norma contenuta nell'art. 41 quinquies, lett. c), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, secondo la quale, nelle nuove edificazioni a scopo residenziale, "la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire", va osservata non solo nei casi in cui i Comuni siano sprovvisti di strumento urbanistico, ma anche quando negli stessi o nei regolamenti edilizi manchino norme specifiche che provvedano direttamente in materia di distanze.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. O M - Presidente -
Dott. P L - rel. Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. P C A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26985-2007 proposto da:
CERBONE CARLO C.F. CRBCRL69M11F839E, RUSSANO ROSANNA C.F. RSSRNN63D58F839D, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell'avvocato F S (DECEDUTO), rappresentati e difesi dall'avvocato O G;
- ricorrente -
contro
ESPOSITO MATTIA, FUSCO MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio dell'avvocato P A, che li rappresenta e difende;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2775/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2013 dal Consigliere Dott. L P;
udito l'Avvocato O G difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito L'Avv. A T con delega depositata in udienza dell'Avv. P A difensore dei controricorrenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 2.4.99 Maria Fusco e Esposito Mattia, proprietari di un fondo con sovrastante fabbricato in Caivano, citarono al giudizio del Tribunale di Napoli i vicini Carlo Cerbone e Russo Rossana, per sentirli condannare
all'arretramento, oltre al risarcimento dei danni dell'edificio dai medesimi costruito sul loro suolo, in quanto posto a distanza inferiore a quella prescritta dal regolamento edilizio locale e non conforme alle disposizioni di cui alla L. 6 agosto 1967, n. 765, art.17 ed al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
La domanda, che i convenuti avevano contestato opponendo la legittimità dell'edificazione, all'esito della consulenza tecnica di ufficio, venne respinta, con il carico delle spese, con sentenza n. 10287 del 2002, avverso la quale gli attori proposero appello, che, nella resistenza degli appellati, venne accolto dalla Corte di Napoli, con sentenza dei 24/5-8.8.2006, condannando il Cerbone e la Russano "ad arretrare, mediante demolizione, il primo, secondo e terzo piano dell'edificio....per la sola parte in corrispondenza dei manufatti costruiti dagli appellanti ...fino alla distanza di m. 6,5 ... a confine tra la loro proprietà e quella degli appellati", oltre al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. Tale decisione veniva motivata sull'essenziale rilievo che, pur non prevedendo la normativa locale alcuna distanza degli edifici rispetto al confine, era invece prevista dall'art. 45 del regolamento edilizio allegato al locale piano di fabbricazione, richiamante il D.M. n. 1444 del 1968, una distanza rispetto ai preesistenti fabbricati vicini (nella specie costituiti da "due piccoli manufatti a confine" in precedenza realizzati dagli attori) pari all'altezza del nuovo edificio;
in concreto, tenuto conto delle altezze variabili, nelle sue diverse componenti, dell'edificio costruito dai convenuti, lo stesso era risultato parzialmente irregolare, quanto alle distanze, nelle parti come sopra individuate.
Avverso la suddetta sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui hanno resistito gli intimati con rituale controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano "nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 329 c.p.c., comma 2 e dell'art. 324 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4), lamentando, nella parte motiva,e formulando in quella conclusiva adeguato quesito di diritto, che i giudici di appello avrebbero indebitamente preso in esame ed accolto una domanda, quella basata sulla violazione delle distanze rispetto ai fabbricati frontistanti, dichiarata inammissibile, perché nuova, dal giudice di primo grado, che aveva esaminato nel merito, rigettandola, soltanto quella basata sulla diversa causale dell'inosservanza della