Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2022, n. 31333

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2022, n. 31333
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31333
Data del deposito : 24 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 21649-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli 2022 avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN,

LUIGI

2495 CALIULO, ANTONELLA PATTERI;

- ricorrente -

contro

N.R.G. 21469/2016 GOLA CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE CARSO

71, presso lo studio dell'avvocato N P, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO LUCIANI, PATRIZIO IVO D'ANDREA, FRANCESCO ROCCO DI TORREPADULA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1254/2016 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 16/03/2016 R.G.N. 2797/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere Dott. G M;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Milano ha rigettato l'appello dell'INPS e confermato la sentenza del Tribunale di accoglimento della domanda di C G di rilìquidazione della pensione di anzianità con i criteri previsti dall'AGO, ritenendo non applicabile il principio del cosiddetto pro rata, previsto dalla legge nr. 289 del 2002, art. 42, comma 3, in quanto riservato ai dirigenti ancora iscritti all'Inpdai alla data di soppressione dell'ente. N.R.G. 21469/2016 2. La Corte territoriale ha precisato che il Gola vantava contribuzione all'Inps dal 1971 al 1980, all'Inpdai dal 1981 al 1989 e, infine, nuovamente all'Inps dal
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