Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/01/2011, n. 389
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Ai fini della iscrizione nell'albo degli avvocati, il regime di incompatibilità con lo svolgimento di attività libero-professionali, previsto per i professori universitari, che abbiano optato per il tempo pieno, vale anche per i ricercatori confermati, che abbiano esercitato la medesima opzione. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale un ricercatore confermato aveva impugnato la decisione del Consiglio nazionale forense che lo aveva cancellato dall'elenco ordinario ed inserito nell'elenco speciale dei professori universitari a tempo pieno).
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Primo Presidente f.f. -
Dott. T R - Presidente di Sezione -
Dott. F F ? rel. Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. S M B ? Consigliere ?
Dott. D C V - Consigliere ?
Dott. T F - Consigliere ?
Dott. S G M R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorso 18350/2010 proposto da:
R S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 44, presso lo studio dell?avvocato R G, che lo rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL?ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D?APPELLO DI ROMA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
- intimati -
avverso la decisione n. 19/2010 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 12/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;
udito l?Avvocato Giorgio RUBINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con delibera del 6 novembre 2008 il Consiglio dell?Ordine degli avvocati di Roma inseriva l?avv. Stefano R nell?elenco speciale dei professori universitari a tempo pieno, cancellandolo da quello ordinario, avendo egli, quale ricercatore confermato presso l?Universita? "La Sapienza", optato per il tempo pieno a decorrere dall?anno accademico 2008/2009, ritenendo tale opzione incompatibile con l?esercizio della professione forense. L?avv. R proponeva ricorso al Consiglio Nazionale forense sostenendo l?illegittimita?
della delibera, per avere fatto erronea applicazione del D.L. n. 57 del 1987, conv. nella L. n. 158 del 1987. Deduceva al riguardo che il
D.P.R. n. 382 del 1980 aveva introdotto l?incompatibilita? con l?esercizio di attivita? professionali per i professori universitari a tempo pieno e aveva istituito il ruolo dei ricercatori universitari, ai quali aveva reso applicabili (art. 34) le incompatibilita? previste per gl?impiegati civili dello Stato. Peraltro, il successivo D.L. n. 57 del 1987 (recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari), conv. nella L. n. 158 del 1987, aveva stabilito la loro incompatibilita? con il commercio,
l?industria, il commercio e altri rapporti d?impiego pubblico e privato, sanando ogni precedente situazione d?incompatibilita?, prevedendo l?incompatibilita? con l?esercizio "di attivita?
professionali connesse all?iscrizione ad albi professionali" per i soli ricercatori non confermati, mentre l?aveva esclusa per i ricercatori confermati, senza distinzione fra quelli a tempo pieno e quelli a tempo definito. Deduceva che i ruoli dei professori universitari e quelli dei ricercatori erano ruoli distinti, cosi?
come era completamente differenziata la disciplina, anche quanto ai tempi di attivita? didattica richiesti, essendo previsti per i primi limiti minimi e per i secondi limiti massimi. Cosicche? non si potevano applicare ai ricercatori le incompatibilita? previste per i professori. Consiglio Nazionale Forense, con decisione depositata il 12 maggio 2010, notificata al ricorrente in data 9 giugno 2010, ha respinto il ricorso. Avverso la decisione l?avv. R ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato l?8 luglio 2010 al Consiglio dell?Ordine degli avvocati e procuratori di Roma ed alle Procure
presso il Tribunale, la Corte d?appello di Roma e questa Corte. MOTIVI DELLA DECISIONE