Cass. pen., sez. I, sentenza 30/04/2020, n. 13437
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPINELLI DANIELA nato a PESCARA il 27/09/1981 avverso l'ordinanza del 08/01/2019 del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO S;lette/s~e le conclusioni del PG f-',/ rTO CB Di Ct Ckt i a Fa L (.1 i O r2 / B-(+' o (Lt tDi )1./.Pydrii,r.firsict-rnf Ait9/uo, RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, emesso in data 8 gennaio 2019, il Tribunale di sorveglianza, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto il ricorso proposto dal difensore di D S, avente ad oggetto l'annullamento, previa sospensione, dell'ordine di esecuzione emesso nei confronti della suddetta S dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara relativo alla pena residua di mesi otto, giorni ventitré di reclusione, scaturente dalla sentenza di condanna resa dal Tribunale di Pescara il 18 giugno 2015, confermata dalla Corte di appello di L'Aquila, con decisione del 21 giugno 2017, irrevocabile il 16 novembre 2018. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che, vertendosi in tema di sospensione in un'ipotesi disciplinata dall'art. 1 legge n. 199 del 2010, in vista dell'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio, l'ordine dovesse essere in questo caso emesso, senza la giuridica possibilità di disporre la sospensione dell'esecuzione stessa, pur se l'entità della pena lo avrebbe permesso, in quanto il reato che aveva determinato la pena da eseguire (il furto in abitazione) era fra quelli esclusi dal beneficio sospensivo. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di D S chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con cui lamenta l'erronea interpretazione degli artt. 1 legge n. 199 del 2010 e 656 cod. proc. pen. Assodato l'iter sopra richiamato, la ricorrente segnala che l'interpretazione del quadro normativo deve ritenersi orientata nel senso dell'ammissibilità della sospensione dell'esecuzione ai sensi della citata legge n. 199 del 2010 anche da parte di coloro i quali non hanno titolo alla sospensione dell'esecuzione ex art.656 cod. proc. pen., sicché anche la sua posizione, di soggetto condannato per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., avrebbe dovuto farsi rientrare fra quelle per le quali la sospensione dell'esecuzione, in vista della detenzione presso il domicilio, era ammessa. Decidendo in senso diverso, il giudice dell'esecuzione, secondo la difesa, ha compiuto un palese errore di diritto, perché ha omesso di considerare come dovesse applicarsi l'iter delineato dalla legge n. 199 del 2010, non superando i diciotto mesi la pena detentiva da espiarsi e, in questo caso, imponendosi - non la carcerazione, anche in caso di violazione dell'art. 624-bis cod. pen., bensì - l'attivazione, dallo stato di libertà, del procedimento per l'eventuale concessione della detenzione presso il domicilio.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto la censura non risulta adeguatamente individuata e, in ogni caso, la relativa critica contrasta con la motivazione logica ed esaustiva fornita dal giudice dell'esecuzione, con specifico richiamo al dettato dell'art. 1, comma 3, legge n. 199 del 2010. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo dedotto si pone in contrasto con il tessuto normativo che pone alla base della censura e, per tale ragione, è da ritenersi inammissibile.
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