Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/04/2016, n. 8573

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Il rapporto tra il disposto di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 468 del 1997, che delinea i settori di attività per i "progetti di lavoro di pubblica utilità", e quello di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 280 del 1997 diretto ad individuare i "lavori di pubblica utilità", si configura in termini di specificazione all'interno di una medesima tipologia di attività e di un'unica finalità, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento nel lavoro, sicché anche ai lavoratori di pubblica utilità, ove ne ricorrano i presupposti, va riconosciuto l'assegno per il nucleo familiare, spettante ai lavoratori socialmente utili per il richiamo contenuto nell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 468 del 1997 alle disposizioni in materia di indennità di mobilità, che ne prevedono il diritto all'art. 7, comma 10, della l. n. 223 del 1991.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/04/2016, n. 8573
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8573
Data del deposito : 29 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

DIRITTI ESENTE 29 APR 2016 S TE EN AULA 'B' S 85 73.16 E REGISTRAZION ESENTE Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 17277/2013 Cron.8573 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 01/03/2016 Dott. LUIGI MACIOCE - - PU - Consigliere Dott. AMELIA TORRICE Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17277-2013 proposto da: UN IS C.F. [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERENGARIO 10 INT 18, presso lo studio dell'avvocato ELIA CURSARO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE AGRESTA, CONCETTA LEONE, giusta delega in atti;
- ricorrente 2016 contro 858 02205340793, in persona del REGIONE CALABRIA C.F. elettivamente domiciliata in Sindaco pro tempore, ROMA, VIA VAL CRISTALLINA 3. presso lo studio Hell'avvocato AMILCARE SESTI, rappresentata e difesa SEVERINI, giusta dall'avvocato MARIA ELENA MANCUSO i delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 816/2012 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 12/06/2012 R.G. N. 949/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. : 此 RG 17277/2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -1 La Corte di Appello di Catanzaro ha respinto l'appello proposto da SA GI avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna della Regione BR al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare ( quantificato in complessivi € 4.508,64), maturato nel periodo 15 maggio 2000/31 dicembre 2001, durante il quale la ricorrente era stata assegnata a lavori di pubblica utilità da svolgersi presso il Comune di Chiaravalle Centrale.

2 - La Corte territoriale ha rilevato, in sintesi, che: a) erroneamente il giudice di prime cure aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto della necessaria domanda amministrativa, posto che l'istanza era stata presentata all'ente utilizzatore, il quale aveva, poi, provveduto a trasmettere alla Regione BR l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti per ta liquidazione dell'ANF;
b) correttamente l'azione era stata proposta nei confronti della Regione BR, : atteso che a quest'ultima lo Stato aveva trasferito, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della legge n. 81 del 2000, le risorse necessarie per il pagamento della indennità da corrispondere ai soggetti impegnati in progetti di pubblica utilità;
c) la domanda, peraltro, non poteva trovare accoglimento, in quanto l'ANF spetta nel soli casi espressamente previsti dalla legge e, quindi, non può essere riconosciuto ai lavoratori di pubblica utilità, i quali non sono dipendenti degli enti utilizzatori né possono essere equiparati ai lavoratori socialmente utili, in considerazione della autonomia delle due categorie, desumibile dal raffronto fra Il : d.lgs n. 468 del 1997, che disciplina i lavori socialmente utili, ed il d.lgs n. 280 del 1997 che, invece, riguarda in modo specifico i lavori di pubblica utilità.

3 - Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso SA GI sulla base di tre motivi. La Regione BR ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1- Preliminarmente va rilevata la formazione del gludicato interno sul capo della decisione relativo alla ammissibilità dell'azione, affermata dalla Corte territoriale dopo avere accertato che la domanda amministrativa era stata presentata dalla GI all'ente utilizzatore. do 1 RG 17277/2013 Invero, poichè la questione della ammissibilità dell'azione ha carattere pregiudiziale rispetto alla valutazione sulla fondatezza della domanda, opera nella fattispecie il principio secondo cui "quando la sentenza impugnata abbia risolto, sia pure implicitamente, in

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