Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/05/2013, n. 10532

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Nel conflitto tra l'interesse del creditore a soddisfarsi sull'immobile ipotecato e quello dello Stato a confiscare i beni, che siano frutto o provento di attività mafiosa, deve prevalere il secondo, onde è inopponibile allo Stato l'ipoteca iscritta su di un bene immobile confiscato, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, prima che ne sia stata pronunciata l'aggiudicazione nel procedimento di espropriazione forzata, in virtù della norma di diritto transitorio prevista dall'art. 1, comma 194, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/05/2013, n. 10532
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10532
Data del deposito : 7 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Primo Presidente f.f. -
Dott. R L A - Presidente Sez. -
Dott. R R - Presidente Sez. -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. V R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 18524/2009 proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, A D D, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- ricorrenti -

contro
ASPRA FINANCE S.P.A., società appartenente al Gruppo Bancario Unicredit, e per essa, quale mandataria, la UNICREDI CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. (già Unicredito Gestione Crediti s.p.a. - Banca per la gestione dei crediti), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato L E, che la rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

CORSO LUCIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato POMPA VINCENZO, che la rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., CIARLANTE MATILDE (in proprio e nella qualità di erede di Stipa Vincenza e Ciarlante Pietro), ADINOLFI GIUSEPPE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 4654/2009 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 02/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

uditi gli avvocati Paolo GENTILI dell'Avvocatura Generale dello Stato, Elio LUDINI, Giovanni SALONIA per delega dell'avvocato Vincenzo Pompa;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio proposero opposizione di terzo all'esecuzione sostenendo che i beni oggetto dell'esecuzione non potevano essere pignorati in quanto appartenenti allo Stato, per essere stati confiscati ai sensi della legge n. 575 del 1965, con provvedimento del tribunale di Roma del 14.6.2000 divenuto definitivo.
Capitalia Service J.V. srl e Luciana Corso si costituirono contestando la fondatezza dell'opposizione.
Gli altri opposti, regolarmente citati, non si costituirono. Il tribunale, con sentenza del 2.3.2009 (n. 4654-09), rigettò l'opposizione.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi illustrati da memoria.
Resistono con controricorso Aspra Finance spa e per essa, quale mandataria, Unicredit Credit Management Bank spa e Corso Luciana, che ha anche proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Fissata la trattazione del ricorso per l'udienza del 6.12.2011, la Terza Sezione civile della Corte ha emesso ordinanza interlocutoria (n. 2340) depositata il 17.2.2012, di rimessione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle sezioni unite.
Il Primo Presidente ha provveduto in tal senso.
Unicredit Credit Management Bank spa quale mandataria di Aspra Finance spa ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione di diritto posta dall'ordinanza di rimessione. La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a decidere l'impugnazione proposta dall'Amministrazione, ha rimesso gli atti al primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della Corte, rilevando che il tema dei rapporti tra ipoteca e confisca penale, solo in epoca recente, aveva formato oggetto di esaustiva disciplina (contenuta nel D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159), mentre per le controversie anteriormente insorte, esistevano numerosi contrasti di giurisprudenza su molteplici aspetti della disciplina, ed in particolare:
a) sulle condizioni che debbono sussistere perché l'ipoteca sia opponibile allo Stato;

b) se la competenza a risolvere il conflitto tra creditore ipotecario e Stato spetti al giudice penale o civile;

c) a chi spetti provare l'eventuale buona o mala fede del terzo creditore ipotecario;
vale a dire se spetti al terzo, che intenda conservare il diritto reale di garanzia, provare la propria estraneità al sodalizio mafioso;

ovvero se spetti allo Stato, per opporsi all'esercizio di tale diritto, provare la mala fede del terzo.
La prima delle questioni, tra loro strettamente connesse, è di ordine sostanziale.
Si tratta di stabilire se la confisca di un bene immobile disposta secondo le leggi "antimafia" estingua o meno le ipoteche iscritte su quell'immobile.
Le altre due questioni, di ordine processuale, riguardano le forme attraverso le quali deve trovare composizione il conflitto tra lo Stato confiscante ed il terzo titolare di un diritto reale di garanzia sui beni confiscati.
L'ordinanza interlocutoria ha ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale sui temi in discussione.
Ha, infatti, rilevato che il tema della prevalenza dell'ipoteca iscritta anteriormente al sequestro ed alla confisca preventiva penale è stato esaminato, sia dalla giurisprudenza penale, sia da quella civile della Corte di cassazione, con risultati che divergono sensibilmente.
La giurisprudenza penale è, da tempo, consolidata sul principio per il quale, in tema di confisca, quale misura di prevenzione patrimoniale, L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter, sussiste a carico del terzo - titolare di un diritto reale di garanzia sul bene oggetto del provvedimento di confisca di prevenzione - l'onere di dimostrare di avere positivamente adempiuto con diligenza agli obblighi di informazione e di accertamento e, quindi, di avere maturato un affidamento incolpevole, sulla base di una situazione di oggettiva apparenza, relativamente alla effettiva posizione del soggetto nei cui confronti si acquisisce il diritto di garanzia.
Ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia reale, quindi, non è sufficiente che l'ipoteca sia stata costituita, mediante iscrizione nei pubblici registri immobiliari, anteriormente alla trascrizione del sequestro L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter, (ed a maggiore ragione del provvedimento di confisca), ma è, altresì, richiesta l'inderogabile condizione che il creditore ipotecario si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole, dovendo individuarsi in quest'ultimo requisito la base giustificativa della tutela del terzo di fronte al provvedimento autoritativo di confisca, adottato dal giudice della prevenzione a norma della legislazione antimafia.
Quanto all'onere probatorio, la stessa giurisprudenza penale (S.U. 28 aprile 1 999 n. 9 e successive conformi, ad es. Cass. 21.11.2007 n. 45572;
Cass. 16.6.2009 n. 32648), nel rilevare la sostanziale identità finalistica fra il sistema della L. n. 575 del 1965, e quello relativo alla confisca, quale misura di sicurezza applicabile per il delitto di usura, ha affermato che, anche nel caso della confisca preventiva penale, sono i terzi che vantino diritti reali a dovere provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata;
prova che deve essere fornita davanti al giudice della misura di prevenzione in sede di incidente di esecuzione (v. anche Cass. 18.3.2008 n. 16709). Ciò significa che l'onere probatorio, a carico del terzo, ha ad oggetto la dimostrazione del suo affidamento incolpevole, ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza, che rende scusabile l'ignoranza, l'errore o il difetto di diligenza.
Precisando, peraltro, che il terzo creditore dovrà dimostrare di avere positivamente adempiuto con diligenza agli obblighi di informazione e di accertamento sulla effettiva posizione del soggetto nei cui confronti ha acquisito il diritto di garanzia, a fronte di una misura patrimoniale di prevenzione.
In sede civile la questione è risolta diversamente.
La giurisprudenza civile della Corte di legittimità, infatti, (se si esclude Cass. 12.11.1999 n. 12535), è attestata sul principio per il quale il provvedimento di confisca, pronunciato ai sensi della L. n.575 del 1965, art. 2 ter, nei confronti di un indiziato di
appartenenza a consorteria mafiosa, camorristica o similare, non può pregiudicare i diritti reali di garanzia costituiti sui beni oggetto del provvedimento ablativo, in epoca anteriore all'instaurazione del procedimento di prevenzione, in favore di terzi estranei ai fatti che abbiano dato luogo al procedimento medesimo, senza che possa farsi distinzione in punto di competenza del giudice adito, tra giudice penale e giudice civile, essendo il diritto reale limitato de quo, un diritto che si estingue per le sole cause indicate dall'art. 2878 c.c. (v. per tutte Cass. 29.10.2003 n. 16227;
conf. Cass. 16.1.2007
n. 845
, con riferimento alla posizione dell'aggiudicatario - acquirente di un bene in sede di procedura esecutiva forzata immobiliare;
ed, in ordine alla natura derivativa dell'acquisto da parte dello Stato per effetto della confisca, v. da ultimo, Cass.

5.10.2010 n. 20664
). Quanto, poi, alla questione di natura processuale relativa all'individuazione del giudice competente - se quello penale, in sede di incidente di esecuzione, o quello civile, in sede di opposizione all'esecuzione -, si è rilevato che la soluzione non univoca dei conflitti descritti nasce da una normativa spesso lacunosa, e, comunque, di settore.
In ordine all'onere probatorio, infine, va sottolineato che le sezioni civili della Corte di cassazione non sono mai state chiamate a pronunciarsi in modo diretto sui criteri di ripartizione dell'onere della prova tra Stato confiscante e creditore garantito da ipoteca sul bene confiscato. Alcuni accenni, peraltro, si rinvengono come obiter dictum ad es. in Cass.

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