Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2023, n. 05351
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Testo completo
iato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello militare di Roma nel procedimento nei confronti di: 1) D A, nata a Castellaneta il 04/10/1980;
Avverso la sentenza emessa 1'01/12/2021 dalla Corte militare di appello di Roma;
Sentita la relazione del Consigliere A C;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale L M F, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 27 maggio 2021 il Tribunale militare di Verona giudicava A D colpevole del reato ascrittogli, ai sensi degli artt. 189, comma 2, 190, comma primo, n. 2, 47, comma primo, n. 2, cod. pen. mil . pace, condannando l'imputato - riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla contestata aggravante - alla pena di quattro mesi di reclusione militare. L'imputato A D, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali.
2. Con sentenza emessa I'l dicembre 2021 la Corte militare di appello di Roma, in riforma della decisione impugnata dall'imputato, assolveva A D dal reato ascrittogli, perché il fatto non costituisce reato.
3. I fatti di reato contestati all'imputato ex artt. 189, comma 2, 190, comma primo, n. 2, 47, comma primo, n. 2, cod. pen. mil . pace, nella loro consistenza materiale, devono ritenersi incontroversi, riguardando alcune frasi offensive che il tenente A D aveva rivolto al colonnello A T, nel contesto di una missiva indirizzata al suo superiore, per ragioni di servizio, il 6 aprile 2020. All'epoca dei fatti, il tenente A D e il colonnello A T, prestavano servizio presso il Regimento Logistico "Pozzuolo del Friuli" di Rema nzacco. In questa cornice, il Tribunale militare di Roma riteneva che le frasi pronunciate dal tenente D erano lesive del decoro, dell'onore e del prestigio del colonnello T;
mentre, la Corte militare di appello di Roma riteneva le condotte poste in essere dall'imputato, pur incontroverse, giustificate dal convincimento di essere vittima di comportamenti vessatori, dovuti alle pressioni psicologiche subite e ai frequenti cambi di incarico assegnatigli all'interno del reparto dove prestava servizio. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato A D veniva assolto dall'imputazione ascrittagli, nei termini di cui in premessa.
4. Avverso questa sentenza il Procuratore generale presso la Corte militare di appello di Roma ricorreva per cassazione, articolando
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello militare di Roma nel procedimento nei confronti di: 1) D A, nata a Castellaneta il 04/10/1980;
Avverso la sentenza emessa 1'01/12/2021 dalla Corte militare di appello di Roma;
Sentita la relazione del Consigliere A C;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale L M F, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 27 maggio 2021 il Tribunale militare di Verona giudicava A D colpevole del reato ascrittogli, ai sensi degli artt. 189, comma 2, 190, comma primo, n. 2, 47, comma primo, n. 2, cod. pen. mil . pace, condannando l'imputato - riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla contestata aggravante - alla pena di quattro mesi di reclusione militare. L'imputato A D, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali.
2. Con sentenza emessa I'l dicembre 2021 la Corte militare di appello di Roma, in riforma della decisione impugnata dall'imputato, assolveva A D dal reato ascrittogli, perché il fatto non costituisce reato.
3. I fatti di reato contestati all'imputato ex artt. 189, comma 2, 190, comma primo, n. 2, 47, comma primo, n. 2, cod. pen. mil . pace, nella loro consistenza materiale, devono ritenersi incontroversi, riguardando alcune frasi offensive che il tenente A D aveva rivolto al colonnello A T, nel contesto di una missiva indirizzata al suo superiore, per ragioni di servizio, il 6 aprile 2020. All'epoca dei fatti, il tenente A D e il colonnello A T, prestavano servizio presso il Regimento Logistico "Pozzuolo del Friuli" di Rema nzacco. In questa cornice, il Tribunale militare di Roma riteneva che le frasi pronunciate dal tenente D erano lesive del decoro, dell'onore e del prestigio del colonnello T;
mentre, la Corte militare di appello di Roma riteneva le condotte poste in essere dall'imputato, pur incontroverse, giustificate dal convincimento di essere vittima di comportamenti vessatori, dovuti alle pressioni psicologiche subite e ai frequenti cambi di incarico assegnatigli all'interno del reparto dove prestava servizio. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato A D veniva assolto dall'imputazione ascrittagli, nei termini di cui in premessa.
4. Avverso questa sentenza il Procuratore generale presso la Corte militare di appello di Roma ricorreva per cassazione, articolando
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