Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2023, n. 05351

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2023, n. 05351
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05351
Data del deposito : 7 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello militare di Roma nel procedimento nei confronti di: 1) D A, nata a Castellaneta il 04/10/1980;
Avverso la sentenza emessa 1'01/12/2021 dalla Corte militare di appello di Roma;
Sentita la relazione del Consigliere A C;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale L M F, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 27 maggio 2021 il Tribunale militare di Verona giudicava A D colpevole del reato ascrittogli, ai sensi degli artt. 189, comma 2, 190, comma primo, n. 2, 47, comma primo, n. 2, cod. pen. mil . pace, condannando l'imputato - riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla contestata aggravante - alla pena di quattro mesi di reclusione militare. L'imputato A D, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali.

2. Con sentenza emessa I'l dicembre 2021 la Corte militare di appello di Roma, in riforma della decisione impugnata dall'imputato, assolveva A D dal reato ascrittogli, perché il fatto non costituisce reato.

3. I fatti di reato contestati all'imputato ex artt. 189, comma 2, 190, comma primo, n. 2, 47, comma primo, n. 2, cod. pen. mil . pace, nella loro consistenza materiale, devono ritenersi incontroversi, riguardando alcune frasi offensive che il tenente A D aveva rivolto al colonnello A T, nel contesto di una missiva indirizzata al suo superiore, per ragioni di servizio, il 6 aprile 2020. All'epoca dei fatti, il tenente A D e il colonnello A T, prestavano servizio presso il Regimento Logistico "Pozzuolo del Friuli" di Rema nzacco. In questa cornice, il Tribunale militare di Roma riteneva che le frasi pronunciate dal tenente D erano lesive del decoro, dell'onore e del prestigio del colonnello T;
mentre, la Corte militare di appello di Roma riteneva le condotte poste in essere dall'imputato, pur incontroverse, giustificate dal convincimento di essere vittima di comportamenti vessatori, dovuti alle pressioni psicologiche subite e ai frequenti cambi di incarico assegnatigli all'interno del reparto dove prestava servizio. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato A D veniva assolto dall'imputazione ascrittagli, nei termini di cui in premessa.

4. Avverso questa sentenza il Procuratore generale presso la Corte militare di appello di Roma ricorreva per cassazione, articolando
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