Cass. civ., SS.UU., ordinanza 18/10/2022, n. 30666
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Testo completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8855/2019R.G. proposto da C D, rappresentatoe difeso dall’Avv. D L G , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
–ricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.;
–intimata – avverso la sentenza della Corte d’appellodi Palermo n. 1831/18, depositata il 17 settembre 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal Consigliere G M;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S D M, che ha chiesto il rigetto del ri- corso.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 13 marzo 2014, il Tribunale di Agrigento dichiarò il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria in ordine all'opposi- zione proposta da D C, in proprio e nella qualità di socio ac- comandatario e liquidatore della C S.a.s. di C D C., avverso l'intimazione di pagamento n. 29120129010840529000, notificata il 13 aprile 2012, con cui la Serit Sicilia S.p.a. aveva ingiuntoil pagamento della somma di Euro 1.637,50, a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti relativa all'anno 2003. 2. L'impugnazione proposta dal Cè stata rigettata dalla Corte d'Appello di Palermocon sentenza del 17 settembre 2018. Premesso che non era in discussione la natura tributaria della controver- sia, avente ad oggetto il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, la Corte ha confermato che, in quanto riguardante un atto prodromico all'e- secuzione, l'impugnazione era devoluta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, osservando che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la stessa si riferisce a tutte le controversie in materia di tributi di ogni specie e si estende a tutte le questioni concernenti sia l'anche il quantum del tributo, arrestandosi soltanto di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria.
3. Avverso la predetta sentenza il C ha proposto ricorso per cas- sazione, affidato ad un solo motivo, illustratoanche con memoria. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato alla trattazione dinanzi alla Terza Sezione civile di questa Corte, che con ordinanza dell'8 marzo 2022 ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l'assegnazione alle Sezioni Unite, dando atto dell'esi- stenza di precedenti giurisprudenziali non univoci in ordine alla questione di giurisdizioneprospettata dal ricorrente .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/ola falsa applicazione degli artt. 37 e 615 cod. proc. civ., sostenendo che, in quanto avente ad oggetto la contestazione del diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata, per inesistenza del titolo esecutivo, la con- troversia spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario. Afferma infatti di aver dedotto, a sostegno dell'opposizione, l'inesistenza o la nullità dell'intimazione di pagamento, in quanto notificata ad una società cancellata dal registro delle imprese, e la conseguente prescrizione del credito, precisando comunque di avere chiesto anche la condanna della Serit al risarcimento dei danni morali, assolutamente estranea alla competenza delle Commissioni tributarie, in quanto avente ad oggetto un comportamento illecito dell'intimante.
1.1. Ilricorso è infondato. La controversia in esame ha infatti ad oggetto l'impugnazione di un'inti- mazione di pagamento emessa per la riscossione di somme dovute a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti, a sostegnodella quale il ricorrente ha dedotto a)l'inesistenza o la nullità della notificazione della cartella di paga- mento, in quanto effettuata nei confronti di una società che ha mutato deno- minazione e comunque cancellata dal registro delle imprese, b) la presc ri- zione della pretesa tributaria, in conseguenzadel periodo di tempo trascorso tra la notificazione della cartella e quella dell'intimazione di pagamento. Nell'affermare la spettanza della controversia alla giurisdizione tributaria, la sentenza impugnata ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'attribuzione alle commissioni tributarie della cogni- zione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e spe- cie, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si estende ad ogni questione relativa all'ano al quantumdel tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione di atti prodromiciall'esecuzione (cfr. Cass., Sez. Un., 3/05/2016, n. 8770;
31/03/2008, n. 8279).
1.2. Com'è noto, la questione
–ricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.;
–intimata – avverso la sentenza della Corte d’appellodi Palermo n. 1831/18, depositata il 17 settembre 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal Consigliere G M;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S D M, che ha chiesto il rigetto del ri- corso.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 13 marzo 2014, il Tribunale di Agrigento dichiarò il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria in ordine all'opposi- zione proposta da D C, in proprio e nella qualità di socio ac- comandatario e liquidatore della C S.a.s. di C D C., avverso l'intimazione di pagamento n. 29120129010840529000, notificata il 13 aprile 2012, con cui la Serit Sicilia S.p.a. aveva ingiuntoil pagamento della somma di Euro 1.637,50, a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti relativa all'anno 2003. 2. L'impugnazione proposta dal Cè stata rigettata dalla Corte d'Appello di Palermocon sentenza del 17 settembre 2018. Premesso che non era in discussione la natura tributaria della controver- sia, avente ad oggetto il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, la Corte ha confermato che, in quanto riguardante un atto prodromico all'e- secuzione, l'impugnazione era devoluta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, osservando che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la stessa si riferisce a tutte le controversie in materia di tributi di ogni specie e si estende a tutte le questioni concernenti sia l'anche il quantum del tributo, arrestandosi soltanto di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria.
3. Avverso la predetta sentenza il C ha proposto ricorso per cas- sazione, affidato ad un solo motivo, illustratoanche con memoria. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato alla trattazione dinanzi alla Terza Sezione civile di questa Corte, che con ordinanza dell'8 marzo 2022 ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l'assegnazione alle Sezioni Unite, dando atto dell'esi- stenza di precedenti giurisprudenziali non univoci in ordine alla questione di giurisdizioneprospettata dal ricorrente .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/ola falsa applicazione degli artt. 37 e 615 cod. proc. civ., sostenendo che, in quanto avente ad oggetto la contestazione del diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata, per inesistenza del titolo esecutivo, la con- troversia spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario. Afferma infatti di aver dedotto, a sostegno dell'opposizione, l'inesistenza o la nullità dell'intimazione di pagamento, in quanto notificata ad una società cancellata dal registro delle imprese, e la conseguente prescrizione del credito, precisando comunque di avere chiesto anche la condanna della Serit al risarcimento dei danni morali, assolutamente estranea alla competenza delle Commissioni tributarie, in quanto avente ad oggetto un comportamento illecito dell'intimante.
1.1. Ilricorso è infondato. La controversia in esame ha infatti ad oggetto l'impugnazione di un'inti- mazione di pagamento emessa per la riscossione di somme dovute a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti, a sostegnodella quale il ricorrente ha dedotto a)l'inesistenza o la nullità della notificazione della cartella di paga- mento, in quanto effettuata nei confronti di una società che ha mutato deno- minazione e comunque cancellata dal registro delle imprese, b) la presc ri- zione della pretesa tributaria, in conseguenzadel periodo di tempo trascorso tra la notificazione della cartella e quella dell'intimazione di pagamento. Nell'affermare la spettanza della controversia alla giurisdizione tributaria, la sentenza impugnata ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'attribuzione alle commissioni tributarie della cogni- zione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e spe- cie, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si estende ad ogni questione relativa all'ano al quantumdel tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione di atti prodromiciall'esecuzione (cfr. Cass., Sez. Un., 3/05/2016, n. 8770;
31/03/2008, n. 8279).
1.2. Com'è noto, la questione
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