Cass. civ., SS.UU., ordinanza 18/10/2022, n. 30666

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 18/10/2022, n. 30666
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30666
Data del deposito : 18 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8855/2019R.G. proposto da C D, rappresentatoe difeso dall’Avv. D L G , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
–ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.;
–intimata – avverso la sentenza della Corte d’appellodi Palermo n. 1831/18, depositata il 17 settembre 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal Consigliere G M;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S D M, che ha chiesto il rigetto del ri- corso.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 13 marzo 2014, il Tribunale di Agrigento dichiarò il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria in ordine all'opposi- zione proposta da D C, in proprio e nella qualità di socio ac- comandatario e liquidatore della C S.a.s. di C D C., avverso l'intimazione di pagamento n. 29120129010840529000, notificata il 13 aprile 2012, con cui la Serit Sicilia S.p.a. aveva ingiuntoil pagamento della somma di Euro 1.637,50, a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti relativa all'anno 2003. 2. L'impugnazione proposta dal Cè stata rigettata dalla Corte d'Appello di Palermocon sentenza del 17 settembre 2018. Premesso che non era in discussione la natura tributaria della controver- sia, avente ad oggetto il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, la Corte ha confermato che, in quanto riguardante un atto prodromico all'e- secuzione, l'impugnazione era devoluta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, osservando che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la stessa si riferisce a tutte le controversie in materia di tributi di ogni specie e si estende a tutte le questioni concernenti sia l'anche il quantum del tributo, arrestandosi soltanto di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria.

3. Avverso la predetta sentenza il C ha proposto ricorso per cas- sazione, affidato ad un solo motivo, illustratoanche con memoria. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato alla trattazione dinanzi alla Terza Sezione civile di questa Corte, che con ordinanza dell'8 marzo 2022 ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l'assegnazione alle Sezioni Unite, dando atto dell'esi- stenza di precedenti giurisprudenziali non univoci in ordine alla questione di giurisdizioneprospettata dal ricorrente .

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/ola falsa applicazione degli artt. 37 e 615 cod. proc. civ., sostenendo che, in quanto avente ad oggetto la contestazione del diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata, per inesistenza del titolo esecutivo, la con- troversia spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario. Afferma infatti di aver dedotto, a sostegno dell'opposizione, l'inesistenza o la nullità dell'intimazione di pagamento, in quanto notificata ad una società cancellata dal registro delle imprese, e la conseguente prescrizione del credito, precisando comunque di avere chiesto anche la condanna della Serit al risarcimento dei danni morali, assolutamente estranea alla competenza delle Commissioni tributarie, in quanto avente ad oggetto un comportamento illecito dell'intimante.

1.1. Ilricorso è infondato. La controversia in esame ha infatti ad oggetto l'impugnazione di un'inti- mazione di pagamento emessa per la riscossione di somme dovute a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti, a sostegnodella quale il ricorrente ha dedotto a)l'inesistenza o la nullità della notificazione della cartella di paga- mento, in quanto effettuata nei confronti di una società che ha mutato deno- minazione e comunque cancellata dal registro delle imprese, b) la presc ri- zione della pretesa tributaria, in conseguenzadel periodo di tempo trascorso tra la notificazione della cartella e quella dell'intimazione di pagamento. Nell'affermare la spettanza della controversia alla giurisdizione tributaria, la sentenza impugnata ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'attribuzione alle commissioni tributarie della cogni- zione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e spe- cie, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si estende ad ogni questione relativa all'ano al quantumdel tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione di atti prodromiciall'esecuzione (cfr. Cass., Sez. Un., 3/05/2016, n. 8770;
31/03/2008, n. 8279).

1.2. Com'è noto, la questione concernente l'individuazione del discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, in caso d'impugnazione di atti di riscossione coattiva, è stata risolta da queste Sezioni Unite, in epoca successiva alla proposizione del ricorso, nel senso che alla giurisdizione tri- butaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi com- presi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'inti- mazione di pagamento, se validamente avvenute, ofino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti pro- dromici, mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale (a prescin- dere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria succes- sivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di paga- mento o,in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di cono- scenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass., Sez. Un., 14/04/2020, n. 7822). Alla stregua di taleprincipio, ribadito anche successivamente (cfr. Cass., Sez. Un., 28/07/2021, n. 21642;
20/07/2021, n. 20693), non è revocabile in dubbio la spettanza alla giurisdizione tributaria della domanda proposta dal ricorrente, la quale, oltre ad avere ad oggetto l'impugnazione di un'intima- zione di pagamento, cioè di un atto unanimemente ritenuto estraneo all'ese- cuzione forzata, si fonda su fatti verificatisi in epoca anteriore alla notifica- zione della stessa, della quale non è contestata neppure la rituale effettua- zione. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che a soste- gno dell'impugnazione il ricorrente abbia fatto valere l'inesistenza o la nullità della notifica della cartella di pagamento che ha preceduto l'intimazione, in quanto effettuata nei confronti di una società che aveva mutato denomina- zione e che era stata successivamente cancellata dal registro delle imprese, nonché la prescrizione del credito tributario, derivante dal tempo trascorso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione, trattandosi in ogni caso di fatti verificatisi in epoca anteriore a quest'ultima, ed il cui accertamento esula pertanto dalla giurisdizione ordinaria. Parimenti irrilevante deve rite- nersi la circostanza che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento sia ac- compagnata dalla richiesta di risarcimento dei danni morali prodotti dalla sua notificazione, trattandosi di una domanda che, in quanto fondata sull'asserita illegittimità della pretesa tributaria, risulta evidentemente subordinata all'ac- certamento della stessa, non configurabile come un mero presupposto di fatto rispetto ad essa: non può quindi trovare applicazione, nella fattispecie in esame, il principio, enunciato da queste Sezioni Unite in tema di fermo am- ministrativo e richiamato dalla difesa del ricorrente, secondo cui spetta all'Au- torità giudiziaria ordinaria la giurisdizione in ordine alla domanda di risarci- mento dei danni cagionati dal comportamento illecito tenuto dall'agente della riscossione in epoca successiva all'adozione dell'atto impositivo, in quanto attinente ad una posizione di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rap- porto tributario (cfr. Cass., Sez. Un., 9/07/2014, n. 15593;
10/06/2013, n. 14506).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi