Cass. civ., sez. I, sentenza 20/06/2023, n. 17603

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Massime1

In tema di "status" giuridico dei minori ucraini sfollati in Italia a causa dell'emergenza bellica, in forza dell'art. 23 della Convenzione dell'Aja del 1996 e in conformità alle Convenzioni in materia consolare (Convenzione di Vienna del 19 ottobre 1996 e Convenzione consolare tra Italia e Ucraina del 26 dicembre 2016), deve essere cassato il provvedimento di nomina del tutore italiano da parte del Tribunale per i minorenni e dichiarata l'efficacia del provvedimento di nomina del tutore internazionale da parte del Console generale per l'Ucraina in Italia, non trovando applicazione la l. n. 47 del 1997 per la protezione dei minori giunti in Italia privi di assistenza e rappresentanza legale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 20/06/2023, n. 17603
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17603
Data del deposito : 20 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 16703/2022 Numero sezionale 3155/2023 Numero di raccolta generale 17603/2023 Data pubblicazione 20/06/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MINORI DIRITTO FRANCESCO ANTONIO Presidente INTERNAZIONALE GENOVESE PRIVATO Ud. 13/06/2023 PU Consigliere-Rel. G IRIDA Consigliere GUIDO MO R CO Consigliere Consigliere M F ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16703/2022 R.G. proposto da: in presso lo elettivamente domiciliataD.Y. studio dell'avvocato L F R E rappresenta e difende, (LFRRMN61D51C351D) che la -ricorrente- contro elettivamente domiciliata presso lo studio G.M. G.M. che la dell'avvocato rappresenta e difende, -controricorrente- nonchè

contro

DI CATANIA, PER I MINORENNI PROCURA DISTRETTUALE PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE -intimati- avverso PROVVEDIMENTO di TRIBUNALE PER I MINORENNI CATANIA, nel proc.to n. 362/2022, depositato il 03/06/2022. Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 16703/2022 Numero sezionale 3155/2023 Numero di raccolta generale 17603/2023 Data pubblicazione 20/06/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere G IRIDA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale per i minorenni di Catania, con decreto conclusivo»> n. cronol. 3107/22, pubblicato il 3/6/22, nell'ambito di un procedimento, iscritto al n.R.G. 362/22, in camera di consiglio ex artt. 737 e ss. c.p.c., ha respinto l'istanza presenta ta da «ai sensi dell'art.4, comma 1, 1.64/1994», alD.Y. fine di sentire riconoscere ed eseguire in Italia la nomina della ricorrente quale tutore internazionale della minore A.A. (nata in Ucraina il 5/10/2004) «e di tutti i minori che si trovano nel distretto del Tribunale per i minorenni di Catania rappresentati dalla predetta, giusta provvedimenti emessi dall'autorità ucraina in data 8/3/2022 e 6/4/2022, con conseguente revoca del tutore locale nominato, cui segue per legge l'affidamento come minore non accompagnato», con decreto del Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania del 4/4/2022, per difetto dei presupposti «nominativi e fattuali per riconoscere l'istante tutore internazionale della minore D.Y. -. A.A. Il Tribunale ha confermato il decreto presidenziale del 4/4/2022 - adottato in via temporanea e d'urgenza, nell'ambito di un procedimento n.R.G. 321/22 «per nomina del tutore e altro» aperto su ricorso del pubblico Ministero di nomina di un tutore italiano, - nella persona dell'avvocato G.M. per la minore, nel presupposto che la stessa fosse giunta in Italia, a seguito del conflitto bellico Ucraina/Russia, priva di un rappresentante legale», con conseguente operatività della 1.47/2017, e di affidamento della minore medesima al Servizio sociale del Comune di omissis e collocamento presso affidatari in omissis Nel suddetto decreto presidenziale del 4/4/22, si dava, peraltro, atto che la minore ucraina era giunta in Italia ed era stata affidata, 2 di 31 Numero registro generale 16703/2022 Oscuramento d'Ufficio Numero sezionale 3155/2023 Numero di raccolta generale 17603/2023 insieme ad altri minori, dalla D.Y. ad una famiglia Data pubblicazione 20/06/2023 scelta dalla medesima e che la presentata si presso D.Y. la Questura di Catania, aveva affermato di «essere stata delegata dal Console Generale dell'Ucraina a Napoli per l'accoglienza di diciassette minori», tutti provenienti da un istituto per minori ucraino;
il Presidente del Tribunale aveva quindi richiesto «al Console Generale dell'Ucraina di fornire più dettagliate informazioni in ordine al minore ed alle attività svolte in favore del minore>> dalla D.Y. Il Tribunale per i minorenni, con il provvedimento in questa sede di legittimità impugnato, ha ritenuto, anzitutto, erroneo il richiamo alla legge 64/1994, di ratifica ed esecuzione in Italia della Convenzione di Lussemburgo del 20/5/1980 e della Convenzione dell'Aja del 25/10/1980, in difetto di violazione dei diritti di custodia assegnati a persona, istituzione o ente, titolare del diritto in base alla legislazione dello stato di residenza abituale della minore prima del suo trasferimento o trattenimento in Italia, considerato che doveva ritenersi lecito il trasferimento della minore dall'orfanotrofio in cui viveva in Italia, perché autorizzato, in data 8/3/22, dal Comune di omissis distretto omissis della regione di omissis Ad avviso del Tribunale, la normativa applicabile, trattandosi di cittadino extraeuropeo (con conseguente non applicabilità del Reg. CE 2201/2003, c.d. Bruxelles II bis), era la Convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che ha sostituito la Convenzione dell'Aja del 1961, entrata in vigore in Ucraina nel 1980 ed eseguita in Italia con legge n. 101/2015, relativa a competenza e legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione e cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione di minori», il cui art.6 contempla il caso di minori rifugiati e minori che a seguito di gravi disordini nel proprio paese siano trasferiti a livello internazionale», essendo la minore, cittadina ucraina, con residenza abituale nella omissis 3 di 31 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 16703/2022 Numero sezionale 3155/2023 Numero di raccolta generale 17603/2023 temporaneamente trasferita in Italia a seguito della guerra, the Data pubblicazione 20/06/2023 a norma del affligge dal 24/2/2922 l'Ucraina, e richiama l'art. 5 quale la competenza a provvedere sulle misure di protezione spetta all'Autorità giudiziaria dove il minore è stato temporaneamente trasferito e, quindi, in concreto al Tribunale per i minorenni di Catania, ove la minore ed altri minori ucraini temporaneamente dimorano. In ordine allo status giuridico dei minori ucraini temporaneamente trasferiti in Italia, il Tribunale ha ritenuto che: a) i minori ucraini giunti in Italia ed a Catania sono privi di legami di parentela o di pregressa conoscenza con la D.Y. presidente dell'associazione < omissis », la quale non risulta essere stata nominata tutore del minore per effetto di un provvedimento dell'Autorità giurisdizionale competente della regione ucraina di residenza abituale del minore;
b) invero, è stato prodotto un documento, proveniente dall'Ucraina e corredato da traduzione in lingua italiana, relativo a ordinanza amministrativa dell'8/3/2022, firmata dal direttore S.S. per conto del Comune di omissis della regioneomissis del distretto di omissis con la quale si autorizzava il viaggio dei minori dall'orfanotrofio in Italia e si nominava come responsabile M.P. persona diversa dalla ricorrente - «educatrice dell'orfanotrofio», la quale, trovandosi già in Italia, avrebbe dovuto iscrivere i minori negli elenchi di presenza temporanea presso il Consolato Ucraino in Italia, provvedendo al loro rientro nel territorio ucraino, al termine dell'emergenza della guerra;
c) è stato altresì prodotto un atto del Console Generale dell'Ucraina a Napoli, in data 6/4/22, nel quale si attesta, visionata la documentazione prodotta da parte della D.Y. < soggetto conosciuto dal Consolato ucraino a Napoli come presidente omissis '> precisamente «atti notarili,dell'associazione autenticati in territorio ucraino nn. 769, 529, 531 e 153/154, 4 di 31 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 16703/2022 Numero sezionale 3155/2023 Numero di raccolta generale 17603/2023 ordinanza del Ministero dell'Istruzione e Scienze, Infanzia e Sport» Data pubblicazione 20/06/2023 l'autenticità dei suddetti documenti con i quali si consentiva la permanenza dei minori, di cui ad elenco allegato, in territorio italiano, inizialmente dall'8/3/2022 e sino all'8/6/2022 (con successiva proroga, sempre disposta, il 10/6/2022, dal Console Generale dello Stato Ucraino «sino al termine del conflitto»), accompagnati dal suddetto nominato responsabile», autorizzato a provvedere a tutte le necessità nascenti in capo ad ogni minore, con esercizio di tutte le funzioni «inerenti alla figura di tutore che da questo Consolato viene altresì delegata e riconosciuta». Di conseguenza, ad avviso del Tribunale, la ricorrente non può essere qualificata come rappresentante della minore, con delega di responsabilità genitoriale, in forza di «meri atti privati» quali quelli notarili (Cass. 41930/2021 e Cass. 9199/2019, in punto di qualità di minore straniero non accompagnato del minore affidato di fatto dai genitori residenti all'estero ad un parente nominato con atto notarile, presente in Italia;
cfr. anche Cass. 19058/2011, in punto di impossibilità per il Console di attestare, oltre all'identità personale delle parti, anche la veridicità delle qualifiche che le parti ritengono di attribuire a sé medesime), anche tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. n. 71/2011, sull'Ordinamento e funzioni degli uffici consolari (art. 33, in particolare), non essendo il Console Generale a Napoli neppure legittimato a nominare tutori di minori comunque non residenti a Napoli», al di fuori dei casi di urgenza, cosicché il minore oggetto dell'istanza deve ritenersi rientrante nella categoria dei minori stranieri «non accompagnati» (MSNA, acronimo), come correttamente ritenuto dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, il quale ha, nell'aprile 2022, provveduto a nominare un tutore italiano, nella persona dell'avvocato si deve, al riguardo,G.M. anche titolorichiamare la Circolare ministeriale del 10/3/2022, dal Misure di protezione temporanea in favore delle persone sfollate 5 di 31 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 16703/2022 Numero sezionale 3155/2023 Numero di raccolta generale 17603/2023 Data pubblicazione 20/06/2023dall'Ucraina a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe» (pag.2), e il Piano Minori Stranieri non accompagnati, contenuto nella Circolare del 5/5/22 del Commissario delegato per il «Coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto>> (par.5.2, dedicato alla tutela e nomina del tutore). suddetta pronuncia, notifica ta il 6/6/22022, Avverso la in qualità di tutore internazionale del minore D.Y. propone ricorso per cassazione,

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