Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/06/2015, n. 13144
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La prescrizione presuntiva dei crediti dei professionisti, sancita dall'art. 2956, n. 2, cod. civ., si fonda sulla natura del contratto d'opera intellettuale, nel quale l'adempimento del cliente suole avvenire senza dilazione e senza quietanza scritta. Pertanto, essa non è opponibile alla società che abbia eseguito una prestazione professionale nel regime previsto dal legislatore del 1942 (ed anteriormente al mutamento del quadro normativo, avviato con la legge 7 agosto 1997, n. 266) quando le società potevano ricevere incarichi professionali (estranei alle attività "protette") solo con strumenti diversi dal contratto d'opera intellettuale, caratterizzato da personalità della prestazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. O M - Presidente Sezione -
Dott. R R - Presidente Sezione -
Dott. D A S - rel. Presidente Sezione -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. N V - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. F R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10412/2009 proposto da:
RCE DI R E, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRITANNIA 54, scala D - int. 5, presso lo studio dell'avvocato S A, rappresentata e difesa dall'avvocato C P, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
E.DA.CO. s.n.c. di P L. e G G. s.n.c. ora S.E.D.EL. s.a.s. di G, P & C, in persona dei soci accomandatari P Luciano e G Giampaolo, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell'avvocato R A, rappresentata e difesa dall'avvocato S P, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 411/2008 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 16/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2015 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO;
udito l'Avvocato MAURIZIO BARBAGIANNI per delega dell'Avvocato PASQUALE COSTANTINO e l'Avvocato PAOLO SPANTINI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con rinvio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 ottobre 2008 la Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza in data 1 dicembre 2003 del Tribunale della stessa città, ha rigettato l'opposizione proposta dalla ditta R.C.E. di Rubolini Enrico avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 5.310.735, quale corrispettivo dovuto alla s.n.c. E.DA.CO di P L. e G G. per la tenuta della contabilità fiscale negli anni 1993 e 1994. In particolare, la Corte di appello ha respinto l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'opponente, osservando che l'art. 2956 c.c., n. 2, si riferisce ai crediti dei "professionisti", e non a quelli per prestazioni, anche latamente intellettuali, da chiunque rese, con la conseguenza che l'istituto non si applica ai crediti delle società commerciali;
in questo senso, secondo la Corte territoriale, soccorre anche l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5002/2002), in tema di privilegio generale ex art. 2751 bis c.c., n. 2, secondo cui il termine "professionisti" designa i singoli professionisti, con esclusione delle società, indipendentemente dallo svolgimento da parte di queste ultime di una attività intellettuale analoga a quella svolta dai primi. Rubolini Enrico ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo. La s.a.s. S.E.D.EL. di G, P & C, già s.n.c. E.DA.CO, ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria.
Con ordinanza interlocutoria n. 1184 del 22 gennaio 2015, la seconda sezione civile di questa Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite, esponendo che gli argomenti in base ai quali in passato era stata esclusa l'ammissibilità dell'esercizio, da parte di una società, di una attività professionale intellettuale, tanto più se "protetta" - e cioè il divieto L. n. 1815 del 1939, ex art. 2, di costituire società le quali abbiano lo scopo di fornire prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria ed il carattere personale della prestazione previsto dall'art. 2232 c.c. - potevano ritenersi superati dal mutato quadro normativo. Sotto tale profilo assumevano rilievo, oltre che l'abrogazione del citato art. 2, con la L. n. 266 del 1997, art. 24, il D.Lgs. n. 96 del 2001, art. 16, comma 1, (che
ha consentito la costituzione di società tra avvocati, sia pure solo nelle forme della società in nome collettivo), la L. n. 248 del 2006, art. 2, comma 1, lett. e), (che ha abrogato le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle attività libero-professionali ed intellettuali, il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte, tra l'altro, di società di persone), la L. n. 183 del 2011, art. 10, (che ha ammesso la costituzione di società tra
professionisti per l'esercizio di qualsivoglia attività professionale "protetta", merce l'utilizzazione dei tipi della società semplice, della società in nome collettivo, della società in accomandita semplice, della società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata e della società cooperativa), la L. n. 4 del 2013, art. 1, (che ha consentito l'esercizio in forma societaria delle professioni non organizzate in ordini o collegi) e la L. Fall., art. 28, comma 1, (alla cui stregua possono essere chiamate a svolgere le funzioni di curatore anche "società tra professionisti").
Pertanto, l'ordinanza interlocutoria ha sollecitato l'intervento delle Sezioni Unite, perché "...riflettano sul se e sui margini in cui la nuova figura di professionista - siccome destinata a connotarsi anche in forma societaria sia per le professioni protette sia per le professioni non protette - si riverberi sulla nozione di professionista di cui all'art. 2956 c.c., n. 2)". Dopo la fissazione dell'udienza innanzi a queste sezioni unite, la controricorrente ha presentato ulteriore memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo proposto il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 2956 c.c., n. 2, sostenendo che la norma non pone alcuna restrizione nell'interpretazione del termine "professionista", che l'attività della resistente si fonda sul lavoro intellettuale dei soci e che questo, nel caso di specie, è elemento essenziale e prevalente rispetto all'organizzazione dei fattori produttivi e, in particolare, rispetto all'attività di elaborazione elettronica dei dati.
All'esame del ricorso si deve premettere che il credito per cui è causa è maturato dall'aprile 1993 al 31 dicembre 1994 e, pertanto, il mutamento del quadro normativo indicato dall'ordinanza di rimessione è totalmente successivo al momento del conferimento dell'incarico;
avendo, d'altro canto, riguardo al momento di maturazione del credito, le novità legislative potrebbero essere apprezzate esclusivamente con riferimento alla L. n. 266 del