Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2023, n. 19951
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: P S nato a MILANO il 23/06/1992 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di S P per la fattispecie di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. c), e 2-sexies cod. strada.
2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce il travisamento della prova nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere che in sede di accertamenti alcolimetrici S P sia stato reso edotto della facoltà di farsi assistere da un difensore, laddove, invece, a dire del ricorrente, tale avvertimento non emergerebbe dal relativo verbale sottoscritto dal detto P (dal quale difatti non risulterebbe il nominativo del difensore, di fiducia o d'ufficio). A ciò si aggiunge che erroneamente il giudice d'appello avrebbe comunque ritenuto tardiva l'eccezione di nullità, in quanto nella specie dedotta già in primo grado. Il ricorrente sollecita, infine,
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di S P per la fattispecie di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. c), e 2-sexies cod. strada.
2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce il travisamento della prova nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere che in sede di accertamenti alcolimetrici S P sia stato reso edotto della facoltà di farsi assistere da un difensore, laddove, invece, a dire del ricorrente, tale avvertimento non emergerebbe dal relativo verbale sottoscritto dal detto P (dal quale difatti non risulterebbe il nominativo del difensore, di fiducia o d'ufficio). A ciò si aggiunge che erroneamente il giudice d'appello avrebbe comunque ritenuto tardiva l'eccezione di nullità, in quanto nella specie dedotta già in primo grado. Il ricorrente sollecita, infine,
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