Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2013, n. 18438
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A tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 cod. civ., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ.
In tema di appalto pubblico ed in applicazione dell'art. 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F), nonché dell'art. 14 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (nella specie applicabili "ratione temporis"), qualora l'amministrazione appaltante richieda, in variante dell'opera appaltata, lavori diversi da quelli considerati in contratto, per un importo di oltre un quinto a quello stabilito, la richiesta medesima non si correla ad un potere dell'amministrazione cui corrisponda un obbligo dell'appaltatore, e, pertanto, l'accordo fra le parti per l'esecuzione di tale variante (a mezzo di atto di sottomissione dell'appaltatore alla richiesta dell'amministrazione o di atto aggiuntivo) deve parificarsi a quello che abbia ad oggetto lavori extracontrattuali in senso stretto e qualificarsi come nuovo ed autonomo contratto modificativo del precedente.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C C - Presidente -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. G M C - Consigliere -
Dott. L A P - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25286-2008 proposto da:
IMPRESA SALVATORE PERRINO (c.f. PRRSVT28A12B809G), in persona del titolare pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'OROLOGIO 7, presso l'avvocato M N, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO (C.F. 82001150752), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso il dott. A P, rappresentato e difeso dall'avvocato Q P, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 785/2007 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 04/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2013 dal Consigliere Dott. A P L;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato N M che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato FAUSTO BUCCELLATO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per l'inammissibilità dei motivi secondo, quarto e quinto;
in subordine rigetto di tutti i motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lecce, con sentenza 29 gennaio 2004, accolse la domanda dell'impresa Ferrino, appaltatrice dei lavori di costruzione dell'impianto irriguo Nanni in agro di Nardo, di condanna del Consorzio per la Bonifica di Arneo al pagamento di un importo revisionale (per lavori di ampliamento del comprensorio irriguo eseguiti in attuazione di una perizia di variante) calcolato dalla data dell'originario contratto di appalto (20 gennaio 1975), sul presupposto che l'atto di sottomissione del 14 ottobre 1977 non costituisse un nuovo contratto ma una mera integrazione di quello originario;
inoltre riconobbe all'impresa gli interessi per ritardato pagamento dei compensi dovuti (per rate di acconto e SAL) e gli interessi maturati successivamente. I predetti capi della sentenza del tribunale sono stati riformati dalla Corte di appello di Bari, con sentenza 4 dicembre 2007, che ha accolto l'appello del Consorzio. La corte ha ritenuto che, poiché i lavori che erano oggetto dell'atto di sottomissione superavano la misura del quinto dell'importo originario (L. 135.134.691 rispetto alle originarie L. 88.135.475),