Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2019, n. 06133
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMON DIA ANDREA nato a FOGGIA il 08/02/1970 avverso l'ordinanza del 03/05/2018 del TRIB. LIBERTA' di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere A C;lette/sentite le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3/05/2018, il Tribunale di Foggia ha rigettato l'istanza di riesame presentata da A R contro il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha disposto ex art. 322 ter cod. pen., il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per l'equivalente, dei beni nella disponibilità di R e dei suoi coindagati nella misura di 337,385,17 euro per avere omesso di segnalare, nella sua qualità di revisore unico dei conti, una serie di peculati commessi da A T, presidente del consiglio di amministrazione dell'ASP (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) "Marchese F D P (prelievi non giustificati, pagamenti di fatture per prestazioni inesistenti, pagamenti di spese e acquisti non inerenti all'attività istituzionale dell'ente). 2. Nel ricorso presentato dal difensore di R si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo: violazione degli artt. 40, comma 2, e 314 e 322 ter cod. pen. e correlato vizio di motivazione, per avere il Tribunale ravvisato una condotta agevolatrice dei peculati - pur avendo R in più occasioni segnalato, ex art. 239 Testo unico degli enti locali (TUEL), al consiglio di amministrazione dell'ente le gravi irregolarità contabili riscontrate nella ASP - senza distinguere i casi in cui le irregolarità furono dal ricorrente segnalate da quelli in cui la segnalazione fu omessa e non considerando che R fu nominato revisore unico con delibera n. 54 del 28/12/2012, per cui non possono essergli addebitate omissioni per il periodo anteriore (capi da I a Q), e - più in generale - per avere ritenuto applicabile l'art. 239 TUEL alla revisione delle spese di una ASP mentre la sua portata è limitata alla spesa pubblica (Corte cost. n. 161 del 27/06/2012;T.A.R. Umbria n. 281/2014);inoltre, per non avere considerato che l'art. 14 d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 attribuisce al revisore un potere ispettivo e di segnalazione ma non anche una posizione di garanzia e che la funzione di R è stata quella di revisore unico della ASP, non delle società (De Piccolellis srl e Società agricola De Piccolellis srl) di diritto privato partecipate dall'ASP tramite le quali furono realizzate alcune appropriazioni, e che egli prontamente denunciò le irregolarità dell'ASP alle società partecipate.
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