Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/03/2005, n. 4954
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La giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto l'opposizione ad una sanzione amministrativa emessa dalla P.A. (nella specie, Capitaneria di porto) a seguito di inottemperanza ad un precedente ordine impartito dalla medesima Amministrazione (nella specie, sgombero di un manufatto esistente sulla spiaggia) è devoluta al giudice ordinario, ai sensi degli artt. 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 - norme speciali rispetto agli artt. 2 e 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 -, a nulla rilevando l'eventuale pendenza di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento del provvedimento, la cui inottemperanza è stata sanzionata, rilevando gli effetti di quel giudizio non sulla giurisdizione ma sul merito del giudizio di opposizione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente aggiunto -
Dott. N G - Presidente di sezione -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. E A - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. S F - rel. Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. E S - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro-tempore, CAPITANERIA DI PORTO DI VIBO VALENTIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
T G;
- intimato -
avverso la sentenza n. 54/01 del Giudice di pace di TROPEA, depositata il 29/12/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/02/05 dal Consigliere Dott. F S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M A che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, giurisdizione dell'a.g.o..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, dopo aver ingiunto al sig. Francesco Tocco, in data 8.9.1989, lo sgombero dello scivolo in cemento esistente sulla spiaggia antistante il camping di proprietà del predetto, il 20 marzo successivo, accertata l'inottemperanza a tale ingiunzione, gli comminò la sanzione amministrativa di lire 2.000.000.
Il ricorso, proposto dal Tocco avverso tale sanzione ai sensi dell'art. 18 legge n. 689 del 1981, fu respinto dalla stessa Capitaneria in data 9.11.2000.
Con ricorso ex art. 22 stessa legge n. 689 del