Cass. pen., sez. II, sentenza 07/09/2022, n. 33055

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/09/2022, n. 33055
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33055
Data del deposito : 7 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Q F nato a ALESSANDRIA il 07/04/1952 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale M G, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la nota dell'Avvocato A R, che ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti.

RITENUTO IN FATTO

1. Q F impugna la sentenza in data 21/01/2021 con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 12/12/2019 del Tribunale di Pavia, che lo aveva condannato per truffa aggravata e sostituzione di persona. Deduce: 1.1. "Errata applicazione dell'art. 640, cod.pen. in luogo di quello di cui all'art. 646, c.p. con riferimento agli artt. 1704, 1753, 1888 e 1903 c.c.".Secondo il ricorrente i fatti dovevano essere più correttamente qualificati quale appropriazione indebita, in ragione delle caratteristiche del rapporto intercorrente tra l'agente autorizzato a stipulare le polizze e la compagnia assicuratrice, inquadrabile nella figura del mandato con rappresentanza. Sulla base di tale premessa, il ricorrente sostiene che i contratti con il cliente dovevano considerarsi validi ed efficaci e conclusi senza artifici o raggiri, in quanto Q si presentava nella sua qualità effettiva. La condotta illecita -sostiene la difesa- si concretizza nei confronti della compagnia assicuratrice, alla quale non venivano trasmesse le polizze, con conseguente appropriazione indebita del denaro per esse versato nelle mani di Q. 1.2. "Sul reato di cui all'art. 494, cod.pen. Errata applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 1334 e 1335 c.c.". Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che nel caso in esame non è configurabile il reato di sostituzione di persona, individuata dai giudici nel fatto di dichiarare la falsa qualità di agente assicurativo presso la compagnia Unipol Sai Assicurazioni. Secondo la difesa la revoca della qualità di agente era ancora in atto
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