Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/05/2014, n. 11907
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Ai fini della liquidazione di una quota di pensione in capitale, prevista dall'art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, a favore dei pensionati iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, istituito presso l'INPS, devono essere utilizzati, per i trattamenti pensionistici con decorrenza dal 1 gennaio 1980, a norma dell'art. 2, comma 503, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - quale norma di sanatoria dell'autodeterminazione, ad opera dell'INPS e del Fondo volo, dei coefficienti di capitalizzazione della prevista quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo - non solo i coefficienti di capitalizzazione approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS con deliberazione n. 302 del 4 agosto 2005, pur senza il parere del "Comitato amministratore", ma anche quelli determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con deliberazione 8 marzo 1988, in quanto comunque recepiti nella successiva menzionata delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, dovendosi conseguentemente escludere dal novero dei "coefficienti di capitalizzazione in uso", richiamati dall'art. 34, quelli previsti per il calcolo della riserva matematica di cui alla legge 12 agosto 1962 n. 1338, all'art. 13, comma 6, come pure quelli contemplati nelle tabelle allegate al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403, recante le tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie immediate e differite presso quella che all'epoca era la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Primo Presidente f.f. -
Dott. ROSELLI Federico - Presidente Sezione -
Dott. RORDORF Renato - Presidente Sezione -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24155/2010 proposto da:
EN RE IS, elettivamente domiciliato 2013 in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio 647 dell'avvocato D'AMICO FELICIA (detta LICIA), che la rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, PATTERI ANTONELLA, PULLI CLEMENTINA, per delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2730/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;
uditi gli avvocati Felicia D'AMICO, Antonella PATTERI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Civitavecchia in funzione di giudice del lavoro EN TH ha dedotto: che era stata dipendente della compagnia aerea Alitalia s.p.a. e che era titolare, dal mese di giugno 1996, di trattamento pensionistico;
che aveva inoltrato all'PS domanda per ottenere dal Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (di seguito: Fondo volo), al quale era iscritta, la liquidazione di una quota di pensione in capitale, ai sensi dell'art. 34 legge n. 859 del 1965;
che l'PS, nell'effettuare il relativo calcolo, aveva
erroneamente determinato il coefficiente di capitalizzazione avendo utilizzato non già la tabella allegata al D.M. 19 febbraio 1981, bensì coefficienti diversi e inferiori, in violazione del citato art. 34, a norma del quale il valore capitale della quota di pensione deve essere calcolato in base ai "coefficienti in uso presso l'PS";
che detti coefficienti dovevano essere quelli di cui al D.M. 19 febbraio 1981, emanato ai sensi della L. n. 1338 del 1992, art. 13,
atteso che tale decreto era l'unico in uso nelle forme pensionistiche obbligatorie per ottenere i valori capitali della riserva matematica. Ciò premesso la ricorrente ha chiesto la condanna dell'PS al pagamento in suo favore della somma di Euro 137.431,53 (oltre accessori) quale differenza fra quanto ricevuto e quanto le sarebbe spettato in base all'utilizzazione dei coefficienti previsti dal D.M. 18 febbraio 1981.
2. Si è costituito in giudizio l'PS eccependo preliminarmente l'improcedibilità e l'intervenuta decadenza dall'azione ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, e sostenendo, nel merito, che il richiamo dei coefficienti in uso presso l'PS non poteva riguardare le tabelle di cui al D.M. 19 febbraio 1981, emanato ai sensi della L. n. 1338 del 1962, che disciplina una fattispecie, affatto diversa,
concernente la costituzione di una rendita vitalizia corrispondente alla riserva matematica da versare all'PS in caso di contribuzione effettivamente dovuta ma non accreditarle per intervenuta prescrizione;
ad avviso dell'Istituto occorreva fare riferimento, invece, ai coefficienti elaborati specificamente per il calcolo della quota capitale della pensione di anzianità erogata dal Fondo volo.
3. Con sentenza in data 9 marzo 2006 il Tribunale adito, respinte le eccezioni di improcedibilità per mancanza del previo ricorso amministrativo e di inammissibilità dell'azione per intervenuta decadenza ai sensi del citato D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, ha rigettato nel merito la domanda.
4. Tale sentenza è stata impugnata dalla originaria ricorrente che ha riproposto le tesi svolte in prime cure, lamentando l'erronea interpretazione della normativa che regola la fattispecie;
l'PS ha riproposto l'eccezione di decadenza e nel merito ha contestato la fondatezza dell'appello, del quale ha chiesto il rigetto.
5. Con sentenza depositata il 27 aprile 2010 la Corte d'appello di Roma ha rigettato il gravame dichiarando esplicitamente di conformarsi alla decisione delle Sezioni Unite medio tempore intervenuta (Cass. S.U. 20 ottobre 2009 n. 22154).
6. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione EN TH affidato a due motivi: l'PS resiste con controricorso illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. 7. La causa è stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoro n. 1847 del 28 gennaio 2013 che ha fatto rinvio, per l'esplicitazione dei termini della questione, alla precedente ordinanza interlocutoria della stessa Sezione Lavoro n. 14072 del 11 giugno 2010. Le Sezioni Unite non hanno esaminato l'identica (rispetto a quella oggi in esame) questione alle stesse sottoposta dall'ordinanza interlocutoria da ultimo citata avendo rimesso la causa dinanzi alla Sezione Lavoro per l'esame della preliminare questione della decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, sulla quale è poi intervenuto il legislatore con il D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), e comma 4, convertito nella L. n. 111 del 2011. (La questione della decadenza non si pone
nell'attuale giudizio di legittimità atteso che l'PS ha prestato acquiescenza alla statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la decadenza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con il ricorso, articolato in due motivi, la ricorrente denuncia falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, della L. n. 1338 del 1962, del D.M. 19 febbraio 1981, della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 503, e del R.D. n. 1403 del 1922. Denuncia inoltre
vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
9. Il ricorso - i cui due motivi sono strettamente connessi e devono essere pertanto esaminati congiuntamente - riguarda la vexata quaestio dell'individuazione dei coefficienti di calcolo della quota capitalizzata della pensione di anzianità a carico del Fondo volo ai sensi della L. n. 859 del 1965, art. 34, (successivamente abrogato, ma applicabile ratione temporis al caso di specie) ed investe specificamente l'interpretazione della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 503, (legge finanziaria 2008). La ricorrente, rilevato che la
sentenza impugnata ha applicato i principi enunciati da Cass. S.U. 20 ottobre 2009 n. 22154, contesta la soluzione adottata dalle Sezioni Unite ed invita la Suprema Corte ad una revisione della complessa fattispecie giuridica ed al conseguente superamento della soluzione in precedenza adottata.
10. La L. n. 859 del 1965, n. 859, recante norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea ed istitutiva del Fondo di previdenza per tale personale, ha previsto, all'art. 34, nella sua originaria formulazione, la possibilità, a richiesta dell'iscritto al Fondo, della liquidazione in capitale di una parte della pensione spettante. L'art. 34 cit. (applicabile al caso di specie ratione temporis) stabiliva che l'iscritto che avesse raggiunto i requisiti previsti per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità aveva la facoltà di chiedere che gli fosse corrisposto, in sostituzione di una quota della pensione spettategli, il valore capitale della quota stessa, calcolato in base ai coefficienti in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il capitale liquidabile non poteva superare ne' la metà del valore capitale della pensione spettante (art. 34, comma 2, lett. a), nè la differenza tra il valore capitale della pensione spettante ed il valore capitale della pensione liquidabile secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, da calcolarsi in relazione ai contributi corrispondenti, quanto alla classe ed alla categoria, alle retribuzioni percepite dall'iscritto durante il periodo considerato utile ai fini della determinazione della pensione liquidabile a carico del Fondo. In sostanza l'iscritto al Fondo poteva chiedere di riscuotere (anche subito all'atto del pensionamento), come importo capitalizzato, il quid pluris che il Fondo, come trattamento pensionistico integrativo (di miglior favore), garantiva rispetto al trattamento pensionistico ordinario nell'assicurazione obbligatoria. La determinazione della quota suddetta è mutata nel tempo per effetto della normativa successiva.
11. Su tale beneficio è intervenuta in primo luogo la L. 31 ottobre 1988, n. 480, (recante modificazioni della normativa relativa al
Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea) che ha stabilito (art. 11, comma 2) che la L. n. 859 del 1965, art. 34, non si applica agli iscritti al Fondo
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 12. Successivamente il D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164, ha previsto (art. 3, comma 6) che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs., sarebbero state determinate le tariffe di capitalizzazione delle rendite, sulla base di aggiornati criteri attuariali, specifici del Fondo, per il calcolo degli oneri di ricongiunzione e di riscatto. Tale meccanismo di determinazione dei coefficienti poteva peraltro trovare applicazione solo con riferimento alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs.. In applicazione di tale ultima disposizione il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 20 febbraio 2003 (in Gazz. Uff., 14 marzo 2003 n. 61) ha poi fissato le tariffe specifiche