Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2024, n. 21721

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L'illegittimità, per contrarietà alle norme imperative sul contenimento della spesa pubblica per il personale, della procedura di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, di cui ai protocolli d'intesa conclusi ai sensi della l.r. Lazio n. 21 del 2002, comporta la nullità derivata del contratto di lavoro successivamente stipulato tra P.A. e lavoratore e, nel giudizio da questi instaurato per la prosecuzione del rapporto, il giudice può disapplicare il provvedimento di annullamento in autotutela adottato dalla P.A. solo ove ne ravvisi i vizi di illegittimità propri degli atti amministrativi, trovando altrimenti applicazione soltanto la tutela prevista per i rapporti di lavoro di fatto. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso del lavoratore, confermando l'impugnata sentenza che aveva escluso venisse in rilievo un'ipotesi di licenziamento, profilandosi piuttosto una caducazione ex tunc del contratto di lavoro, in quanto affetto da nullità genetica per contrasto della procedura di stabilizzazione con norme imperative di legge).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2024, n. 21721
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21721
Data del deposito : 1 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 17356/2019 Numero sezionale 3112/2024 Numero di raccolta generale 21721/2024 Data pubblicazione 01/08/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto LUCIA TRIA - Presidente - Pubblico impiego- Nullità contratti di lavoro CATERINA MAROTTA - Consigliere - IRENE TRICOMI - Consigliere - Ud. 02/07/2024 - PU R.G.N. 17356/2019 ROBERTO BELLE' - Consigliere - D C - Cons. Rel. - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 17356/2019 proposto da: A E, elettivamente domiciliato in Roma, via Vittoria Colonna 40, presso l'Avv. Teodolinda Testa, rappresentato e difeso dall'Avv. G A;
-ricorrente-

contro

Comune di Minturno, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Pasubio 2, rappresentato e difeso dall'Avv. G G;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI ROMA, n. 4386/2018, pubblicata il 1° aprile 2019. 1 Numero registro generale 17356/2019 Numero sezionale 3112/2024 Numero di raccolta generale 21721/2024 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 luglio 2024 Data pubblicazione 01/08/2024 dal Consigliere D C;
udite le conclusioni del P.M. in persona dell'Avvocato generale R S, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avv. G G, per la P.A. controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A E ha adito il Tribunale di Cassino, chiedendo che fosse dichiarato nullo il licenziamento a lui comminato o che ne fosse accertata, comunque, l'illegittimità, con ordine di reintegra nel posto di lavoro e risarcimento del danno. Il Tribunale di Cassino, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 770/2015, ha accolto il ricorso. Il Comune di Minturno ha proposto appello che la Corte d'appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4386/2018, ha accolto. A E ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Il Comune di Minturno si è difeso con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 33 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 14, comma 3, CCNL Enti locali. Egli sostiene che la cessazione del rapporto di lavoro avrebbe dovuto essere regolata dall'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre la risoluzione del medesimo rapporto in esito all'annullamento in autotutela dell'iter di assunzione e dei consequenziali contratti di lavoro in ragione della violazione di norme imperative in tema di contenimento della spesa del personale sarebbe stata ipotesi non prevista dall'ordinamento. 2 Numero registro generale 17356/2019 Numero sezionale 3112/2024 Numero di raccolta generale 21721/2024 Data pubblicazione 01/08/2024 In particolare, la P.A. non sarebbe stata legittimata a esercitare poteri discrezionali in via di autotutela. Inoltre, il ricorrente ritiene che avrebbe dovuto essere presa in considerazione l'esigenza di tutela dell'affidamento ingenerato nel personale. Peraltro, in un altro caso analogo, che avrebbe visto coinvolto sempre il Comune di Minturno, la Corte d'appello di Roma avrebbe dato ragione ai dipendenti, con sentenza n. 1867/2018. La doglianza è infondata. Preliminarmente, si osserva che, nella specie, la corte territoriale ha ritenuto, correttamente, che non venisse in rilievo un caso di licenziamento, ma si ponesse un problema di caducazione con effetti ex tunc di un contratto di lavoro nullo per violazione di norme imperative. Ciò perché la contestazione aveva a oggetto non un fatto sopravvenuto durante lo svolgimento del rapporto, ma l'esistenza di un vizio genetico della causa del detto contratto, rilevato dalla P.A. in seguito all'esercizio del potere di annullamento in autotutela degli atti della procedura di stabilizzazione in esame. La categoria della nullità del contratto di lavoro è ben nota alla disciplina del rapporto di lavoro privatistico, come dimostra l'art. 2126 c.c. che, nel regolamentare le conseguenze della nullità o dell'annullamento del contratto di lavoro, ne dispone l'inefficacia per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. La nullità è prevista, poi, in via generale, dall'art. 1418 c.c. per i contratti (ivi compreso quello

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