Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/1978, n. 290

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La Competenza territoriale in controversia in materia di nullita di brevetto per invenzione industriale, nonche quella in controversia fra le medesime parti in ordine alla contraffazione dello stesso brevetto, strettamente collegata alla prima per comunanza di titolo, spettano inderogabilmente, a norma dell'art 75 del RD 29 giugno 1939 n 1127, al giudice del domicilio del convenuto, ovvero, quando questi non abbia residenza, dimora o domicilio eletto nel territorio dello stato, al giudice del luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza. Da detta inderogabilita consegue che la Competenza in questione non puo subire deroghe o modifiche per ragioni di connessione (nella specie, in relazione alla pendenza davanti ad altro giudice di causa in materia di concorrenza sleale per contraffazione del predetto marchio); consegue altresi che il difetto della Competenza medesima puo essere rilevato d'ufficio, anche dalla suprema Corte in Sede di regolamento. ( V 2800/72, mass n 360497; ( V 167/62).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/1978, n. 290
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 290
Data del deposito : 23 gennaio 1978

Testo completo

La Competenza territoriale in controversia in materia di nullita di brevetto per invenzione industriale, nonche quella in controversia fra le medesime parti in ordine alla contraffazione dello stesso brevetto, strettamente collegata alla prima per comunanza di titolo, spettano inderogabilmente, a
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