Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2008, n. 14765

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Ai sensi dell'art. 669 novies, terzo comma, cod. proc. civ., il provvedimento cautelare (nella specie sequestro) perde efficacia sia nel caso di dichiarazione di inesistenza, anche se con sentenza non passata in giudicato, del diritto a tutela del quale il provvedimento é stato concesso, sia nell'ipotesi inversa, in cui, accogliendosi la domanda di merito, sia affermato a chi spetti la titolarità del diritto sul bene, la cui integrità il sequestro aveva la funzione di conservare per assicurare al provvedimento attributivo la sua pratica efficacia; ne consegue che, se il titolare di tale diritto, ancorché sia la medesima persona fisica che é stata nominata custode del bene sequestrato, chiede il rilascio del bene per effetto di detta sentenza, questo titolo é diverso da quello - peraltro caducato dal medesimo provvedimento, per esserne venuti meno la funzione e lo scopo - con cui gli é stato conferito l'incarico di custode e, quindi, non é configurabile un inammissibile esercizio della medesima azione esecutiva.

In tema di assegnazione di terre di riforma agraria, l'art. 4, primo comma, della legge n. 379 del 1967, affermando il divieto di frazionamento ai sensi della legge n. 1078 del 1940 anche per il fondo riscattato, fa riferimento non soltanto alle norme che sanciscono la nullità degli atti tra vivi e delle disposizioni testamentarie aventi per effetto il frazionamento (art. 3 e 4 della legge n. 1078 del 1940), ma anche a quelle dettate per l'ipotesi di morte dell'assegnatario e per la conseguente procedura di subentro dell'erede (artt. 5, 6 e 7 della stessa legge), con la conseguenza che il rito camerale di cui al citato art. 7 trova applicazione, conformemente all'interpretazione della Corte costituzionale, anche nel caso di assegnatario deceduto dopo il riscatto del fondo, per la designazione da parte dell'autorità giudiziaria, in caso di disaccordo degli eredi, di quello di essi cui spetta subentrare al defunto.

In tema di assegnazione di terre di riforma agraria, il provvedimento di attribuzione del bene ha natura di sentenza perché statuisce, nel contraddittorio delle parti, su posizioni di diritto soggettivo; ne consegue che la censura relativa alla legittimità del rito camerale di cui all'art. 7 della legge n. 1078 del 1940, in caso di disaccordo tra gli eredi per l'individuazione di quello tra di loro che, per condizione personale e attitudine, é idoneo a gestire l'impresa agricola - anche se esiste testamento a favore di un solo soggetto e, pertanto, non si configura il vietato frazionamento dell'unità produttiva - va formulata impugnando il predetto provvedimento di assegnazione del bene, sicché é inammissibile la relativa doglianza qualora venga fatta valere con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2008, n. 14765
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14765
Data del deposito : 4 giugno 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA 14765/2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORIGINALE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE $ Oggetto Art. 669 moves SEZIONE TERZA CIVILE cpc. farture Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: eva_Cong R.G.N. 18827/04 Dott. Roberto PREDEN - Presidente Dott. Fabio MAZZA Consigliere 14765 Dott. Nino Cron. FICO Consigliere 3344 Dott. Alberto TALEVI Consigliere Rep. Dott. Maria Margherita CHIARINI Rel. Consigliere Ud.28/03/08 ha pronunciato la seguente S ENTENZA contributo unificato sul ricorso proposto da: RO MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALLEGRI DA CORREGGIO 11, presso lo studio dell'avvocato ANGELA SOCCIO, difeso dall'avvocato GIANFRANCO DI MATTIA, giusta delega in atti;
MY ricorrente ww

contro

RO IE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 28 SC A INT 4, presso lo studio dell'avvocato $ TOMMASO MANZO, difesa dall'avvocato ROSA PIA CENTOLA, giusta delega in atti;
2008 - controricorrente 685 avverso la sentenza n. 238/04 della Corte d'Appello di 1 BARI, seconda sezione civile, emessa il 13/02/04, depositata il 31/03/04, R.G.768/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/08 dal Consigliere Dott.ssa Maria Margherita CHIARINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni SCHIAVON, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con provvedimento del 28 maggio 10 giugno 1996, notificato il 22 maggio 1997, la Corte di Appello di Bari dichiarava inammissibile il reclamo avverso il de- creto emesso il 28 aprile - 5 maggio 1995 dal Tribuna- le di Foggia munito di formula esecutiva il 19 feb- attributivo della proprietà del fondo braio 1997 dell' Ente Riforma, riscattato dal de cuius FE Giu- seppe, a FE NT non avendo suo fratello i re- - quisiti richiesti dall' art. 7 legge 379/1967 in rela- zione all' art. 16 legge 230/1950. La FE notificava entrambi i titoli e FE CO proponeva opposizione. Il Tribunale, rilevato che il titolo esecutivo su cui era fondato il precetto opposto era costituito dal provvedimento del Tribunale di Foggia del 28 aprile 1995, "confermato" dalla Corte di appello di Bari il 28 2 ייזיזזrוב בוור maggio 1996, accoglieva 1' opposizione sulla considera- e zione che tale titolo era stato esguito il 27 gennaio 1997 allorché la FE era stata immessa nel fondo in qualità di custode di esso ed in sostituzione del fra- tello CO. La Corte di appello di Bari riformava detta senten- za sulle seguenti considerazioni: 1) 1' ordinanza del 3 ottobre 1996 di nomina di FE NT quale cu- stode del fondo sottoposto a sequestro, eseguita in da- ta 27 gennaio 1997, costituiva titolo esecutivo diverso dal provvedimento del 10 giugno 1996 della Corte di Ap- pello con cui "era stato confermato" il decreto del Tribunale del 5 maggio 1995 di assegnazione del fondo in proprietà a FE

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