Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2023, n. 10118
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CL CH, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 27/04/2021 della Corte di appello di Bari;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 27/04/2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del precedente 26/02/2019, con cui CL CH era stato dichiarato penalmente responsabile dei delitti di furto pluriaggravato e di danneggiamento e condannato, per l'effetto, alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del CL, avv.to Guglielmo Pezzolla, che ha articolato tre motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in specie, delle disposizioni di cui agli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. in tema di ricognizione personale. Rileva al riguardo che la decisione della Corte territoriale, così come quella del Tribunale cui ha dato conferma, fonderebbe, di fatto, sul mero riconoscimento del CL, quale coautore dei delitti in contestazione, effettuato dal personale di Polizia che visionò il filmato ripreso dall'impianto di videosorveglianza in funzione presso il nosocomio teatro dell'azione predatoria, sostenendo che la ricognizione era stata irritualmente eseguita - in quanto non preceduta dalla compiuta descrizione delle caratteristiche fisiche della persona da riconoscere - e risultava, inoltre, fondata su elementi identificativi - i tatuaggi sull'avanbraccio sinistro e sul polpaccio della gamba destra - del tutto generici.
2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e, segnatamente, della previsione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in punto di utilizzazione dell'indicata ricognizione personale anche ai fini dell'affermazione di responsabilità relativa al meno grave delitto di danneggiamento. Osserva in proposito che il filmato utilizzato per il riconoscimento del CL non lo riprendeva nell'atto di forzare le porte di accesso ai locali ove era stata compiuta l'azione predatoria, la qual cosa impedirebbe di ritenere il predetto responsabile anche del delitto de quo.
2.3. Con il terzo motivo lamenta, infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dal combinato