Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2022, n. 21437
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da L.G.A. s.r.l. avverso l'ordinanza in data 18/01/2022 del Tribunale di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere M R;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M D M, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18/1/2022 il Tribunale di Napoli ha confermato in sede di appello cautelare il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 18/11/2021 con cui è stata respinta la richiesta di revoca di sequestro preventivo e di restituzione della somma di euro 24.380,00 in favore di LGA s.r.1.. 2. Ha proposto ricorso LGA s.r.l. tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per mera apparenza della motivazione. Era stato prospettato che la società rispondeva della violazione di cui all'art. 25 d.lgs. 231 del 2001, collegata al delitto di corruzione, contestato al capo 25 agli organi apicali: ma tale ipotesi era a sua volta collegata a reati di turbativa d'asta ex art. 353-bis cod. pen., che non possono formare oggetto di contestazione nei confronti della società. Nel quadro di un procedimento originariamente unitario il G.I.P. aveva disposto il sequestro in via diretta della somma sopra indicata nei confronti della società, quale profitto riveniente dalla turbativa d'asta di cui al capo 22 e indirettamente dalla corruzione di cui al capo 25: ma per il reato sub 22 all'esito dell'udienza preliminare era intervenuta sentenza di non luogo a procedere per prescrizione, cosicché di tale fatto non avrebbe potuto prendersi cognizione, fermo restando che lo stesso non era devoluto al Tribunale ai fini della responsabilità dell'ente. Il Tribunale, a fronte di tali doglianze, in sede di appello cautelare si era limitato tautologicamente a rilevare che anche il G.I.P aveva segnalato l'irrilevanza dell'intervenuta prescrizione, oltre tutto eludendo la deduzione con cui si era segnalato che il sequestro, richiesto dal P.M. ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 231 del 2001 era stato disposto ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen., a dimostrazione del fatto che il titolo cautelare era costituito anche dal reato di turbativa d'asta. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in relazione agli artt 319-353-bis cod. pen. e in relazione all'art. 429 cod. proc. pen. Solo il G.I.P. aveva potuto avere cognizione dei presupposti del sequestro ai fini della proporzionata determinazione del quantum, costituente la sanzione irrogabile all'ente: ma la declaratoria di prescrizione impediva un accertamento in contraddittorio degli elementi oggettivi e soggettivi del reato che aveva generato il profitto. Inoltre, il tenore del decreto che dispone il giudizio impediva al Tribunale di conoscere il contenuto del fatto di cui all'originario capo 22, stante il generico riferimento ad altro fatto risalente, che non consentiva di escludere che la stessa violazione relativa alla corruzione fosse ormai estinta per decorso di anni cinque prima dell'esercizio dell'azione nei confronti dell'ente. Nessun giudice avrebbe potuto accertare l'entità del profitto in un processo a carico dell'ente e comunque non si sarebbe trattato di profitto diretto della corruzione, costituente semmai il presupposto in cui si era inserita la condotta di turbativa.Richiama a sostegno delle deduzioni difensive l'orientamento per cui non può disporsi confisca in caso di estinzione del reato prima che sia intervenuto un idoneo accertamento in contraddittorio.
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