Cass. pen., sez. VII, ordinanza 27/07/2021, n. 29361
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Testo completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: C W nato a ROMA il 29/11/1975 PERNA FRANCESCA nato a ISOLA DEL LIRI il 21/12/1950 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Canzaro W e P F propongono, conm unico atto, ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma, il 29 gennaio 2021, ha confermato la condanna emessa a loro carico in data 7 dicembre 2018 dal Tribunale di Cassino che li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, accertato in Sora il 16 gennaio 2016. I sunnominati - madre e figlio conviventi - ne chiedono l'annullamento in relazione a due motivi di lagnanza. Nel primo motivo gli esponenti deducono vizio di motivazione in riferimento all'elemento soggettivo del reato, non adeguatamente verificato ed argomentato dai giudici di merito - se non attraverso meri indicatori formali - a fronte del fatto che la difesa aveva fornito dimostrazione della non cumulabilità dei redditi della compagna del Canzaro, P R, nel periodo di riferimento (2013), con riferimento al quale i ricorrenti, producendo documentazione ISEE comprovante il loro stato di indigenza, assumono che la P si era allontanata dal domicilio, interrompendo così la convivenza. Nel secondo motivo i ricorrenti lamentano vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche,
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Canzaro W e P F propongono, conm unico atto, ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma, il 29 gennaio 2021, ha confermato la condanna emessa a loro carico in data 7 dicembre 2018 dal Tribunale di Cassino che li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, accertato in Sora il 16 gennaio 2016. I sunnominati - madre e figlio conviventi - ne chiedono l'annullamento in relazione a due motivi di lagnanza. Nel primo motivo gli esponenti deducono vizio di motivazione in riferimento all'elemento soggettivo del reato, non adeguatamente verificato ed argomentato dai giudici di merito - se non attraverso meri indicatori formali - a fronte del fatto che la difesa aveva fornito dimostrazione della non cumulabilità dei redditi della compagna del Canzaro, P R, nel periodo di riferimento (2013), con riferimento al quale i ricorrenti, producendo documentazione ISEE comprovante il loro stato di indigenza, assumono che la P si era allontanata dal domicilio, interrompendo così la convivenza. Nel secondo motivo i ricorrenti lamentano vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche,
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