Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/05/2023, n. 11625

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/05/2023, n. 11625
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11625
Data del deposito : 4 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29826/2014R.G. proposto da: SGL CARBON S.P.A. in liquidazione , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Lainate, via Lepetit n. 8, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Somalia n. 67, presso lo studio dell’avv. R G, rappresentata e difesa dal prof. avv. F T in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - c ontroricorrente - AVVISO DI ACCERTAMENTO –

IRES

2005. R.G. N.29826/2014 Cons. est. V L avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2230 / 4 4 /201 4 , depositata il 29 aprile 2014;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2023 dal Consigliere dott. V L;
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. F T , ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altrimotivi.

FATTI DI CAUSA

1. Con avviso di accertamento n. TMB033B00829/2010, notificato il 22 dicembre 2010, l’Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Lombardia riprendevaa tassazione, nei confronti della società

SGL

Carbon s.p.a., per l’anno d’imposta 2005, una parte degli interessi passivi (per l’importo di € 242.778,55) dedotti in relazione ad un finanziamento erogato dalla società capogruppo tedesca

SGL

Carbon AG, in violazione dell’art. 110, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi).

2. Proposto dalla contribuente ricorso avverso il predetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano questa, con sentenza n. 139/18/2013 dell’11 febbraio 2013, accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnato e compensando le spese.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 2230/44/2014 , pronunciata il 10 marzo 2014 e depositata in segreteria il 29 aprile 2014, accoglieva l’appello, compensando le spese di lite. R.G. N.29826/2014 Cons. est. V L 4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la

SGL

Carbons.p.a., sulla base di otto motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

5. All’udienza pubblica del 10 gennaio 2023 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso della contribuente, come si è detto, è affidato ad otto motivi.

6.1. Con il primo motivo di ricorso la

SGL

Carbon s.p.a.n in liquidazioneeccepisce violazione e falsa applicazione dell’art.2909 cod. civ. e degli artt. 112 e 329, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice, in quanto il giudice di secondo grado avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello dell’Agenzia, per il fatto che non era stata censurata una delle due autonome rationes decidendi della sentenza di primo grado.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., con riferimento all’efficacia di giudicato esterno attribuito dalla C.T.R. alla sentenza di questa Corte n. 22010 del 25 settembre 2013. 6.3. Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce l’omesso esame di un fatto storico decisivo per il presente giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5) cod. proc. civ., e cioè che la controllante tedesca si finanziava sul mercato tedesco da terzi indipendenti, ad un tasso di interesse superiore a quello infragruppo. R.G. N.29826/2014 Cons. est. V L 6.4. Con il quarto motivo di ricorso la società contribuente eccepisce, ancora, l’omesso esame di un fatto storico decisivo per il presente giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., con particolare riferimento alle caratteristiche del finanziamento a lungo termine infragruppo, e dei finanziamenti sulla cui base la Bundesbank ha determinato le medie dei tassi di interessi UE sui finanziamenti a breve termine.
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