Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/1999, n. 461

CASS
Sentenza
19 luglio 1999
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CASS
Sentenza
19 luglio 1999

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La giurisdizione contabile della Corte dei conti sussiste anche in materia di conti degli agenti contabili operanti nell'ambito dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, in base all'art. 31 della legge 19 maggio 1976 n. 335, la quale, in attuazione dell'art. 103, secondo comma, Cost. ha previsto la sottoposizione degli amministratori e dipendenti delle regioni, senza alcuna riserva o esclusione, alla giurisdizione della Corte dei conti, ne' in senso contrario è invocabile l'art. 4 della legge 6 dicembre 1973 n. 853, sull'autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, che ha previsto la sola sottrazione degli atti amministrativi e di gestione dei fondi stanziati per le esigenze dei Consigli regionali - privi di autodichia - al diverso controllo di cui all'art. 125 Cost., che è un controllo amministrativo di legittimità.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/1999, n. 461
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 461
Data del deposito : 19 luglio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25, rappresentato e difeso da SE STESSO;

- ricorrente -

contro
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE, PUGLIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OMBRONE 12, presso lo studio dell'avvocato ALDO LOIODICE, lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE FRANCO FERRARI, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 242/97 della Corte dei Conti di ROMA, depositata il 11/09/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/99 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione della Corte dei Conti, accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22.2.1995, la Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia della Corte dei conti affermava la propria giurisdizione in materia di conti giudiziali degli agenti contabili operanti nel Consiglio regionale della Puglia e ribadiva l'obbligo per il Presidente del Consiglio regionale e per gli altri soggetti investiti della funzione contabile nell'ambito dell'assemblea regionale di depositare i conti giudiziali delle gestioni a partire dal 1972 sino al 1993, al fine della costituzione in giudizio davanti a quella Sezione.
Avverso la decisione proponeva appello il Presidente pro tempore del Consiglio regionale della Puglia, eccependo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sul rilievo che il Consiglio regionale è esente dalla giurisdizione contabile quale organo di vertice dell'ordinamento regionale, dotato di autonomia ed operante in condizioni di indipendenza e di parità con gli altri organi dello Stato.
La Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti, con sentenza dell'11.9.1997, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. Considerava che, ai fini dell'esenzione dalla giurisdizione attribuita alla Corte dei conti dall'art. 103, comma 2, Cost., non è consentito equiparare il Consiglio regionale alle assemblee legislative nazionali, essendo il primo dotato di autonomia, ma non di sovranità, sicché non può essere estesa all'assemblea regionale l'immunità riconosciuta dalla Corte costituzionale ai soli organi di vertice dello Stato, quali entità superiorem non recognoscentes (Corte cost. n. 110/1979;
n. 129/1981
);

che, tuttavia, l'esenzione va affermata, dovendosi ravvisare deroga alla tendenziale generalità della giurisdizione della Corte dei conti nelle materie della contabilità pubblica nella legge 6.12.1973 n. 853, sulla autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, con la quale il legislatore, mediante la sottrazione della rendicontazione delle spese dei Consigli regionali al controllo degli organi statali altrimenti competenti, ha inteso salvaguardare l'autonomia dei Consigli regionali, in applicazione del principio generale che esclude gli atti di autoregolamentazione dei detti organi dal controllo preventivo statale;
che in senso conforme si sono del resto già espresse precedenti pronunce del Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 823/1985) e della stessa Corte dei conti (Sez. II, n. 152/1987). Avverso la decisione il Procuratore generale presso la Corte dei conti ha proposto ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione per sentir affermare la giurisdizione del giudice contabile.
Ha resistito, con controricorso, il Presidente pro tempore del Consiglio regionale della Puglia.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il controricorrente svolge due eccezioni di inammissibilità del ricorso, che vanno preliminarmente esaminate.

1.1. Deduce, in primo luogo, che il ricorso, in quanto rivolto alle "Sezioni riunite" della Corte di cassazione, sarebbe inammissibile per inesistenza del giudice al quale si ricorre, poiché nell'ambito della Corte di cassazione non esistono le "Sezioni n'unite".

1.1.1. L'eccezione è infondata.
L'impropria intestazione del ricorso segnalata dal controricorrente non determina dubbio alcuno circa l'individuazione del giudice adito, atteso che, nelle conclusioni del ricorso, vengono correttamente menzionate, quale organo del quale si sollecita la decisione, le "Sezioni unite" della Corte di cassazione, in piena conformità a quanto disposto dagli artt. 362, comma 1, e 374 c.p.c., vertendosi in tema di ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione di giudice speciale.

1.2. Deduce, in secondo luogo, il controricorrente, che erroneamente il ricorso è stato proposto nei confronti del Presidente pro tempore del Consiglio regionale della Puglia quale agente contabile, atteso che tale qualità non riveste il menzionato Presidente.

1.2.1. L'eccezione è infondata.
Il ricorso risulta invero correttamente rivolto nei confronti del soggetto che è stato parte, quale appellante, nel giudizio svoltosi davanti alla Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti. E la pronuncia sulla giurisdizione, richiesta a queste Sezioni unite con il ricorso, non può che essere adottata nel riguardi delle parti del giudizio a quo.

2. Il Procuratore generale presso la Corte dei conti deduce che erroneamente la Sezione giurisdizionale centrale della Corte medesima ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in materia di conti giudiziali degli agenti contabili operanti nell'ambito del Consiglio regionale della Puglia.
Sostiene in particolare:
a) che l'esenzione dalla giurisdizione attribuita alla Corte dei conti nelle materie della contabilità pubblica dall'art. 103, comma 2, Cost. non è

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