Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2023, n. 22656
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B Y nato il 17/07/1988 avverso la sentenza del 18/10/2022 del GIUDICE DI PACE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere R G;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, G R, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Roma, a seguito di rinvio disposto dalla sentenza n. 5444 del 2022 della Prima Sezione Penale di questa Corte, condannava il ricorrente, per il delitto di cui all'art. 14, commi 5- bis e ter del d.lgs. n. 286 del 1998, alla pena di euro 7.000,00 di multa.
2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore, avv. D L, articolando tre motivi d'impugnazione, di seguito riportati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., violazione degli artt. 627, comma 2, e 525, comma 2, del medesimo codice per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. A fondamento della doglianza è evidenziata l'illegittimità del diniego del giudice del rinvio di rinnovazione delle prove orali già espletate prima della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, rinnovazione che dovrebbe essere in ogni caso disposta, salvo diverso accordo delle parti, in omaggio ai canoni di oralità ed immediatezza sui quali si fonda il giusto processo. Lamenta, inoltre, con il medesimo motivo, che la decisione impugnata aveva immotivatamente disatteso la
udita la relazione svolta dal Consigliere R G;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, G R, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Roma, a seguito di rinvio disposto dalla sentenza n. 5444 del 2022 della Prima Sezione Penale di questa Corte, condannava il ricorrente, per il delitto di cui all'art. 14, commi 5- bis e ter del d.lgs. n. 286 del 1998, alla pena di euro 7.000,00 di multa.
2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore, avv. D L, articolando tre motivi d'impugnazione, di seguito riportati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., violazione degli artt. 627, comma 2, e 525, comma 2, del medesimo codice per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. A fondamento della doglianza è evidenziata l'illegittimità del diniego del giudice del rinvio di rinnovazione delle prove orali già espletate prima della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, rinnovazione che dovrebbe essere in ogni caso disposta, salvo diverso accordo delle parti, in omaggio ai canoni di oralità ed immediatezza sui quali si fonda il giusto processo. Lamenta, inoltre, con il medesimo motivo, che la decisione impugnata aveva immotivatamente disatteso la
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi