Cass. civ., sez. III, ordinanza 18/04/2019, n. 10822

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 18/04/2019, n. 10822
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10822
Data del deposito : 18 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la segue-Ite ORDINANZA sul ricorso 17805-2017 oroposto da: AIERI SALVATORE, dcmiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e di:eso dall'avvocato V P giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE PALAGONIA;- intimata - Nonché da:

COMUNE PALAGONIA

Lo pu.uu du. Si domiciliato ex lege io ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato G M giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -

contro

AIERI SALVATORE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 653/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 04/05/2017;
udita la relazione delJa causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2019 dal Consigliere Dott. C

GZIOSI;

Rilevato che: 17805/2017 Con ricorso depositato in data 8 giugno 2015 il Comune di Palagpnia adiva il Tribunale di Caltagirone, sezione specializzata agraria, perché S A fosse condannato al rilascio di un fondo rustico che era stato dato in mezzadria al di lui padre al quale era succeduto nel rapporto contrattuale, essendosi il contratto risolto ai sensi dell'articolo 34 I. 203/1982. S A resisteva proponendo anche domande riconvenzionali. Con sentenza del 10 marzo 2016 il Tribunale, dichiarate inammissibili per tardività le domande riconvenzionali del convenuto, dichiarava che S A deteneva il fondo sine titulo e lo condannava quindi al suo rilascio. Avendo S A proposto appello, cui il Comune resisteva, la Corte d'appello di Catania lo rigettava con sentenza del 4 maggio 2017. S A ha proposto ricorso, articolato in sette motivl, da cui si difende il Comune con controricorso includente pure ricorso incidentale condizionato.

Considerato che:

1.1 II primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma,, n.3 c.p.c., mancata applicazione degli articoli 112, 115, 116 c.p.c. ed erronea applicazione dell'articolo 336 c.p.c.;
denuncia altresì, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per avere il giudice d'appello rilevato d'ufficio una eccezione propria e omesso di pronunciare su eccezione della parte convenuta;
denuncia infine, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo. La corte territoriale avrebbe ritenuto passata in giudicato la statuizione del primo giudice che il contratto di mezzadria era cessato a partire dall'annata agraria del 1999 per mancata conversione del contratto stesso, desumendone c:he da allora l'attuale ricorrente sarebbe stao detentore sine titulo del for do. La corte avrebbe accolto il motivo d'appello in ordine all'erronea dichiarazione di improcecibilità per tardività di comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale. Nella - invece tempestiva - comparsa di costituzione di primo grado l'attuale ricorrente avrebbe proposto "eccezione di merito": la volontà del Comune di risoluzione del contratto di mezzadria sarebbe stata "recessa o comunque superata" da una dichiarazione dello stesso Comune (ravvisabile in una sua nota del 13 dicembre 2003) che avrebbe autorizzato S A, definendolo "mezzadro del fondo Canneto", ad assumere tre operai per la potatura dell'agrumeto, nonché dalla dichiarazione dell'Ufficio Commercio del Comune attestante che S A il 2 agosto 2000 era ancora mezzadro di tale fondo. L'eccezione sarebbe stata poi riproposta in appello. Pertanto il contratto di mezzadria non si sarebbe risolto, bensì rinnovato di anno in anno ai sensi dell'articolo 2144 c.c., norma non abrogata dalla riforma dei contratti agrari e tuttora vigente. Quest'eccezione non sarebbe stata valutata dal giudice di prime cure, che riteneva tardiva la comparsa di risposta. Si sarebbero violati pure i principi di contraddittorio e di giusto processo sanciti dagli articoli 24 e 111 Cost.

1.2 Il motivo adduce che il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere che sulla risoluzione del contratto di mezzadria si fosse formato il giudicato, e sulla base di questo asserto riapre pertanto la questione. Che vi fosse stata la risoluzione del contratto l'attuale ricorrente lo aveva in effetti contestato facendo riferimento in particolare alle comunicazioni del Comune nella comparsa di risposta (si veda, nella premessa del ricorso a pagina 5, la parte riportata della comparsa di risposta di primo grado). Però nella stessa premessa di ricorso l'A afferma di avere proposto un "appello" in cui sarebbe stata rilevata la tempestività della costituzione in primo grado;
inoltre tale appello "reiterava interamente le deduzioni, istanze istruttorie e domande riconvenzionali formulate in comparsa di costituzione, e domanda riconvenzionale formulata in primo grado e sopra indicata interamente, chiedendo che fosse dichiarata la nullità della sentenza di primo grado" (premessa del ricorso, pagina 9). È evidente che la descrizione del contenuto dell'appello è assai generica, e a ciò si deve aggiungere che il motivo non indica, a sua volta, le specifiche doglianze che avrebbero dovuto rinvenirsi nell'atto d'appello quanto alla inesis1:enza della risoluzione contrattuale ex lege ed alla esistenza invece di un'asserita volontà del Comune di procedere nel rapporto. Dunque, il motivo è privo di autosufficienza: non viene specificamente esternato come nell'atto d'appello, oltre a fa valere le domande riconvenzionali, si sarebbe impugnato quanto deciso dal primo giudice in ordine alla fondatezza della domanda di risoluzione proposta dal Comune, impedendo così la formazione del giudicato che la corte territoriale ha ravvisato. Pertanto il motivo risulta affetto da un'evidente inammissibilità.
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