Cass. civ., sez. III, sentenza 24/02/2023, n. 05734

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 24/02/2023, n. 05734
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05734
Data del deposito : 24 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 80/2021 proposto da: AW:NI GI, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Nicolò Tartaglia n. 11, presso lo studio dell'avvocato LUCA MARCOCCIA che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CC IO AN, elettivamente domiciliata in Roma, alla Circumvallazione Ostiense n. 228, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PREITE che la rappresenta e difende;
- controricorrente — avverso l'ordinanza n. 8113/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

EP ZZ ha proposto ricorso per revocazione, basato su un unico motivo, avverso l'ordinanza n. 8113/2020 di questa Corte, depositata il 28 aprile 2020, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione dal medesimo proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Roma i. 5508 del 28 agosto 2017 che, tra l'altro, aveva riformato la sentenza del Tribunale di Viterbo e, sulla base di una scrittura privata del 20 dicembre 2001, intercorsa tra EP ZZ e NI I° IO, aveva condannato il primo al pagamento della somma di euro 61.978,00 a titolo di ristoro del recesso anticipato da un contratto di locazione avente ad oggetto immobili siti in Viterbo, destinati in parte ad esercizio commerciale (bar), oltre interessi dal 31 marzo 2002 ed al maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., come disposto in sentenza dalla stessa data a quella di pubblicazione del provvedimento, oltre spese di lite e di c.t.u. NI IO IO ha resistito con controricorso. Fissato per l'udienza pubblica del 26 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento dei Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il P.G., in prossimità della camera di consiglio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di accogliere il ricorso per revocazione, Rie. 2021 n. 00080 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -2- revocare la sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare i primi due motivi di ricorso interposto avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 28 agosto 2017.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In sede rescindente, con il primo motivò, rubricato «Sussistenza del vizio per revocazione previsto dagli artt. 391 bis e 395 n 4 c.p.c. - Erronea supposizione di un fatto processuale invece incontroverti[bilmen]te escluso», il ricorrente rappresenta che l'ordinanza impugnata sarebbe palesemente viziata poiché assunta «sulla base dell'errata supposizione dell'esistenza di un fatto (nella specie l'attività processuale ausiliaria del CTU) il quale invece risulta pacificamente esclusa dagli atti e documenti del processo». Deduce, infatti, che la predetta ordinanza sarebbe stata assunta sulla base dell'erroneo convincimento che, nel giudizio di seconc o grado innanzi alla Corte di appello, fosse stata disposta, espletata e, quindi, acquisita agli atti di causa una seconda e diversa c.t.u. grafologica - avente presumibilmente contenuto opposto e contrario - a quella invece realmente svolta nel corso del giudizio di primo grado. Sottolinea la particolare importanza ed essenzialità del fatto su cui l'errore sarebbe caduto, evidenziando che, in difetto di siffatto errore, i Giudici di legittimità non si sarebbero potuti esimere dal dover argomentare in relazione alla legittimità del potere del Giudicante di sconfessare e disattendere totalmente senza alcuna motivazione una perizia calligrafica e, comunque, in generale, una qualsiasi c.t.u.. Rimarca la decisività e la rilevanza dell'errore, ricordando che nella specie si controverte della sottoscrizione o meno di un atto di recesso e contestuale riconoscimento di debito per l'importo di euro 61.978,00, oltre interessi e spese legali, e che anche l'escussione del Ric. 2021 n. 00080 sez. S3 - ud. 26-10-2072 -3- teste AB IO è avvenuta solo successivamente alla prodromica valutazione sulla veridicità della sottoscrizione della scrittura privata negata in primo grado.

1.1. Il motivo è fondato. Ed invero, come evidenziato dal ricorrente, nell'ordinanza impugnata in questa sede, a p. 3, si afferma «Avuto riguardo al primo motivo di ricorso la sentenza in scrutinio compie un articolato ragionamento, che si snoda alle pagg. 4 e 5, per affermare la preferenza accordata alla consulenza grafica disposta in grado di appello ...» nonché «Sul potere del giudice di appello di disporre rinnovazione della consulenza d'ufficio la sentenza in scrutinio è coerente con l'orientamento di legittimità ...». A quanto precede va pure aggiunto che, nella medesima ordinanza, a p. 2, nella parte dedicata ai fatti di causa, si afferma che «La Corte di Appello ha rinnovato l'istruttoria, ammettendo prova testimoniale, non ammessa in primo grado, con il padre della I° IO e ha ritenuto

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