Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2021, n. 36777

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2021, n. 36777
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36777
Data del deposito : 11 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I P, nata a Milano il 04/04/1963 avverso l'ordinanza del 06/04/2021 del Tribunale di Varese visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A D S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P F, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'avv. F C, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 06/04/2021, il Tribunale di Varese rigettava l'appello proposto dal difensore di fiducia di P I, indagata per i reati di contrabbando e per quelli di cui agli artt. 81, 56/515, 56/356 e 470 cod.pen., avverso l'ordinanza in data 08/02/2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio dichiarava inammissibile l'istanza di revoca del sequestro preventivo ex art. 321 cod.proc.pen. avente ad oggetto conto corrente bancario intestato alla "Only Italia Logistics scarl", della quale l'indagata era legale rappresentante.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione P I, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 56 e 356 cod.pen., 34, comma 2, d.l. 9/20250 e successive modifiche. Argomenta che, in sede di istanza originaria di dissequestro, erano stati prodotti una consulenza tecnica ex art. 233 cod.pen. volta a chiarire la fattispecie contrattuale di cui all'art.34 d.l. 9/2020 intercorsa con il contraente pubblico Protezione civile e registrazioni delle conference calls intervenute con il contraente pubblico volte a convalidare la reale volontà contrattuale e l'assenza di attività frodatoria;
sul punto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale era rimasto silente ed il Tribunale, adito in sede di appello cautelare, si limitava a richiamare sommariamente la consulenza di parte e le argomentazioni poste a fondamento del provvedimento di rigetto di precedente istanza di riesame del provvedimento genetico, senza fornire sul punto adeguato contrappunto giustificativo per la maggior fondatezza degli argomenti tecnici-giuridici accusatori ed esprimendo una motivazione del tutto apparente;
il consulente tecnico della difesa aveva rilevato nella sua relazione gli errori tecnici del consulente del Pm e l'inidoneità dei test utilizzati e la stessa Protezione civile aveva confermato la validità del prodotto in ragione anche della validazione operata dal Comitato Tecnico Scientifico. Evidenzia, poi, che il reato di cui all'art. 356 cod.pen. richiede un quid pluris rispetto al semplice inadempimento contrattuale e, quindi, la difesa della ricorrente intendeva dimostrare, attraverso le nuove evidenze probatorie, l'assenza della "malafede contrattuale", la piena rispondenza qualitativa dei prodotti acquistati - D.P.I. non comunitari senza marcatura CE- rispetto a quanto richiesto dall'art. 34, comma 2, di 9/2020 e la loro legittima commerciabilità nonchè la rispondenza alla effettiva volontà contrattuale esplicitata dalla Protezione civile.i Rimarca che, secondo la tesi accusatoria, l'attività decettiva si sarebbe realizzata attraverso la falsa marcatura CE, la spendita fasulla della norma armonizzata
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