Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2022, n. 927
Sentenza
28 settembre 2022
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28 settembre 2022
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Massime • 1
Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale, è necessario che ricorra un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna.
Sul provvedimento
Testo completo
0 0927-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PATRIZIA PICCIALLI - Presidente - Sent. n. sez. 1380/2022 UP 28/09/2022 EUGENIA SERRAO - R.G.N. 43054/2021 VINCENZO PEZZELLA ALESSANDRO D'ANDREA Relatore GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AS PA nato a [...] il [...] SE IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude riguardo al ricorso del AS per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena ed l'ammissibilità nel resto;
riguardo al SE conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato GESMUNDO CESARE del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. GAROFALO NICOLA del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE difensore delle parti civili LO SI, EN pos TA, EN FO e EN RI chiedendo il risarcimento dei danni come da conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese alle quali si riporta. E' presente l'avvocato PICCA FRANCESCO del foro di NOLA in difesa di AS PA che unitamente al coodifensore avv. GRIFFO MARIO del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato D'ERRICO MASSIMO del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in difesa di SE IA che chiede l'accoglimento del ricorso. pes RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 giugno 2021 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 18 settembre 2019, ha disposto per quanto di specifico interesse in questa sede - l'assoluzione di MI AS, per non aver commesso il fatto, dal reato di falso contestatogli al capo B) e la riduzione della pena inflittagli per il delitto sub A), previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti, nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione, al contempo riducendo la pena emessa nei confronti di AN AN in quella di anni uno di reclusione.
1.1. I suddetti imputati sono stati ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 113, 43, comma 1 ultima parte, e 589, commi 1 e 2, cod. pen., per avere, in cooperazione colposa tra loro, nella rispettiva qualità di: legale rappresentante della impresa edile MI AS, società capogruppo di un'associazione temporanea di imprese (A.T.I.) appaltatrice dei lavori di ampliamento del cimitero di Villa Literno, consistenti nella costruzione di nuovi loculi cimiteriali, nonché datore di lavoro di TI AE (MI AS); coordinatore in fase di esecuzione del piano di sicurezza e coordinamento, nominato dalle imprese facenti parte dell'indicata A.T.I. (AN AN); per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e nella specifica violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionato il decesso di TI AE operaio assunto "in nero" da - MI AS - che, intento ad allestire un ponteggio per effettuare dei lavori in quota all'interno del suddetto cimitero, aveva urtato con un'asta di alluminio, usualmente adoperata per livellare il calcestruzzo dell'impalcato dei loculi, una sovrastante linea elettrica a media tensione, rispetto alla quale non era posto a distanza di sicurezza, per l'effetto rimanendo folgorato da una scarica elettrica che lo aveva fatto cadere da un'altezza di circa 3,5 metri, provocandone il decesso.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti, MI AS e AN AN.
2.1. MI AS ha dedotto sei motivi di doglianza, con il primo dei quali ha eccepito inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192, 530, 533 cod. proc. pen. e 589 cod. pen., oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione fattuale posta a base del riconoscimento della sua responsabilità penale, in considerazione dell'omessa 2 ADD valutazione di decisive emergenze probatorie - in particolare afferenti alla ritenuta erronea violazione delle norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori, posto che il calcolo sul mancato rispetto della distanza di sicurezza tra il piano di lavoro e le linee elettriche aeree (pari a mt. 3,5, secondo la previsione dell'art. 117 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) sarebbe stato effettuato in modo incongruo e non corretto da parte del perito, peraltro solo sulla base di fotografie a loro volta fotografate - oltre a motivazione apparente in ordine a deduzioni espresse in note difensive depositate in udienza - riguardanti l'assenza dell'asta metallica sui luoghi di lavoro (come confermato dal teste IE) e la palese incertezza delle conclusioni rese dal perito CH in ordine alla possibilità che tale asta avesse effettivamente toccato i fili elettrici del tutto disattese dai giudici di appello, inopinatamente appiattitisi sui contenuti della sentenza di primo grado. Con la seconda doglianza il ricorrente ha lamentato inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192, 530, 533 cod. proc. pen. e 589 cod. pen., oltre ad apparenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della sua colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio", non risultando adeguatamente comprovato l'avvenuto decesso per folgorazione del TI, atteso che, ove l'asta metallica avesse effettivamente attinto i cavi elettrici, essa diversamente - da quanto avvenuto si sarebbe dovuta fondere. - Con la terza censura sono stati dedotti inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192, 530, 533 cod. proc. pen. e 589 cod. pen., oltre ad apparenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della sua colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio", non essendovi stata nessuna verifica in ordine alla abnormità ed imprevedibilità del comportamento tenuto dal TI, ovvero della ricorrenza di evenienze accidentali che potessero aver interrotto il nesso di causa esistente tra la sua condotta e l'evento mortale. Sarebbero, in particolare, apodittiche e non conformi alle emergenze probatorie le motivazioni con cui la Corte territoriale ha ritenuto l'intervenuta violazione di norme antinfortunistiche da parte del ricorrente, che mai avrebbe autorizzato l'utilizzo di un'asta metallica, peraltro risultando ampiamente comprovato che nel giorno del sinistro era stato previsto solo l'allestimento di un ponteggio per l'effettuazione di successivi lavori in quota in sicurezza. Il tragico evento, pertanto, sarebbe avvenuto solo in conseguenza di un comportamento estemporaneo ed imprevedibile tenuto dalla vittima, tale da interrompere il nesso eziologico sussistente tra la condotta contestata al MI e la verificazione del decesso del TI. Con il quarto motivo sono stati lamentati inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 539 e 600 cod. proc. pen., oltre ad apparenza di 3 ADD motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per disporre la invocata sospensione della esecutività della provvisionale fissata in primo grado. Al ricorrente, infatti, sarebbe stata applicata una confisca di prevenzione, apparendo, di conseguenza, illogico l'effettuato richiamo da parte dei giudici di secondo grado alla sua ritenuta impossidenza. Con la quinta censura il MI ha eccepito inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., nonché apparenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, oltre ad apparenza о mancanza grafica di motivazione con riguardo all'omessa irrogazione della inflitta pena nei minimi edittali. Con la sesta doglianza, infine, il ricorrente ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 163 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., oltre a mancanza grafica o apparenza di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
2.2. AN AN ha eccepito, invece, sette motivi di doglianza, con il primo dei quali ha lamentato difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato conseguente al fatto di aver consentito che l'asta metallica che avrebbe causato la morte del TI - fosse stata abitualmente - utilizzata in cantiere, oltre a non aver impedito l'impiego di un lavoratore non assunto regolarmente. A dire del ricorrente, infatti, nessuna responsabilità graverebbe a suo carico in ordine alle suddette condotte, atteso che, per come evidenziato nella stessa sentenza impugnata, l'asta metallica non era prevista dal piano di sicurezza e coordinamento (PSC) né era stata inserita negli elenchi degli attrezzi forniti per il cantiere, per cui non era stata messa effettivamente a disposizione dei lavoratori. Le contrarie argomentazioni dedotte dai giudici di merito scaturirebbero da motivazioni contraddittorie, del tutto insufficienti a dimostrare il ritenuto abituale utilizzo dell'asta peraltro smentito dalle contrarie dichiarazioni rese dal teste IE -, nel caso di specie avvenuto solo in virtù di un'estemporanea ed eccentrica decisione presa in quel frangente dalla vittima. Con la seconda censura il AN ha dedotto travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni rese dal teste OL. Le propalazioni da quest'ultimo espresse, infatti, non