Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2018, n. 20084
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 30041-2014 proposto da: INNAMORATO CONO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell'avvocato G R, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;- ricorrente -contro POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato R A, rappresentata e difesa dall'avvocato A A, giusta delega in atti;- controricorrente - avverso la sentenza n. 5083/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/06/2014 r.g.n. 5839/2012;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2018 dal Consigliere Dott. C M;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT. P M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato A A per delega verbale G R;udito l'Avvocato R C per delega verbale A A. R. Gen. N. 30041/2014 FATTI DI CAUSA 1.1. Con ricorso al Tribunale di Roma Cono Innamorato conveniva in giudizio Poste Italiane S.p.A. chiedendo l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso inter partes per il periodo 21.7.2008 - 31.8.2008, ai sensi del d.lgs. n. 368/2001, art. 2, co. 1 bis, così come modificato dalla I. n. 266/2005, per lo svolgimento dell'attività di portalettere presso la sede di Abbiategrasso (Mi). 1.2. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo essere intervenuta la risoluzione del rapporto per mutuo consenso. 1.3. La Corte di appello di Roma confermava tale pronuncia pur con diversa motivazione. Esclusa la risoluzione per mutuo consenso, ritenevano i giudici di secondo grado che l'interpretazione dell'art. 2, co. 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001, secondo la quale il legislatore, salvaguardando il principio di regola-eccezione, non avesse richiesto di indicare sotto il profilo formale e di rispettare sul piano sostanziale la causale oggettiva e di natura temporanea, come ipotesi alternativa rispetto all'art. 1 del medesimo d.lgs. non contrastasse con l'ordinamento europeo. Evidenziavano che la comunicazione alle oo.ss. non fosse prevista a pena di nullità ma al solo fine di controllo e trasparenza. Ritenevano rispettata la clausola di contingentamento respingendo la tesi dell'appellante secondo cui il calcolo della relativa percentuale avrebbe dovuto essere determinato considerando dati disomogenei (criterio del 'full time equivalenti ex art. 6 del d.lgs. n. 61/2000 per il calcolo degli assunti a tempo indeterminato e criterio 'per teste' per gli assunti a termine) e sottolineando che la stessa ratio del contingentamento imponesse, al contrario, il confronto tra dati omogenei. 2. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale Cono Innamorato propone ricorso per cassazione fondato su due motivi. 3. L'intimata Poste S.p.A. resiste con controricorso.R. Gen. N. 30041/2014 4. La causa è stata rimessa all'udienza pubblica a seguito di ordinanza della Sesta Sezione civile adottata all'udienza camerale del 5.10.2017. 5. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis, co. 2, cod. proc. civ.. 6. La società ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 368/2001, artt. 1 e 2, co. 1 bis nonché della direttiva 1999/70/CE. Sostiene che la Corte capitolina avrebbe errato nel ritenere che quella prevista dall'art. 2, co. 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001 costituisca una disciplina speciale tale da rendere non necessaria la specificazione delle ragioni dell'assunzione a termine e che tale disposizione, così come interpretata, oltre a costituire una forma di abuso di posizione dominante, si pone in contrasto con la normativa comunitaria in materia come contenuta nell'Accordo Quadro (ed in particolare nella clausola di non regresso di cui al punto 8 n. 3) realizzando un arretramento di tutela per i lavoratori a tempo determinato. Assume che la necessità di connessione con ragioni oggettive fa sì che queste ultime non possano ravvisarsi in una norma di legge che consenta la contrattazione a termine senza altra specificazione e che sono irrilevanti eventuali peculiarità del rapporto connesse alla diversità del datore di lavoro o a particolari esigenze settoriali. Rileva che il d.lgs. n. 368/2001, art. 2, co. 1 bis, coinvolge il / settore postale oggetto di concessione di un'unica azienda agevolando in tal modo il soddisfacimento di esigenze non già temporanee ma permanenti e durevoli della stessa e che la riduzione di tutela riguarda una porzione significativa dei lavoratori a tempo determinato, con ciò verificandosi una reformatio in peius vietata dalla Direttiva menzionata. Né l'intervento normativo in questione comportante una riforma in senso peggiorativo è compensato da altre misure finalizzate R. Gen. N. 30041/2014 a mantenere inalterato il livello generale di tutela esistente nello Stato membro. Sottolinea che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 214/2009, non ha affrontato il problema del rapporto tra la normativa nazionale e quella comunitaria e che, stante il rilevato contrasto con quest'ultima, la norma contrastante deve essere disapplicata dal Giudice, con conseguente venir meno della copertura legislativa della clausola appositiva del termine, o anche, in caso di applicazione della disciplina del d.lgs. n. 368/2001, art. 1, la verifica della insussistenza dei requisiti oggettivi ivi previsti, con conseguente nullità, in ogni caso, della clausola appositiva del termine.
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