Cass. pen., sez. VII, ordinanza 20/04/2023, n. 16860

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 20/04/2023, n. 16860
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16860
Data del deposito : 20 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURACA ANDREA nato a LAMEZIA TERME il 01/11/1979 avverso l'ordinanza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che, ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen., la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini durante i quali la condanna rimane sospesa, il condannato: 1) commetta un delitto, ovvero una contravvenzione, della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pene che, cumulata a quelle precedentemente sospese, superino i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. L'effetto estintivo riguarda solo la pena, mentre restano in vita gli altri effetti penali della condanna. In questi casi, la revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti. Il provvedimento
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