Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2022, n. 46929

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2022, n. 46929
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46929
Data del deposito : 12 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da N M, nato il 26/04/1980 a Polla avverso la sentenza in data 04/03/2022 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M R;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G R, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria inviata dal difensore del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 04/03/2022 la Corte di appello di Salerno ha confermato quella del G.u.p. del Tribunale di Salerno in data 23/02/2021, con cui M N è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 316-bis cod. pen., in relazione alla distrazione di somme derivanti da finanziamento di un progetto europeo, includente quello «Antica Volcei, I giovani alla riscoperta del futuro», gestito dall'associazione Pro loco Volcei di Buccino, avendo versato le somme stabilite ai giovani S A e S F con l'intesa della loro parziale restituzione, poi effettivamente avvenuta nella misura complessiva di euro 3.600,00, costituente il profitto per il quale in misura corrispondente è stata disposta confisca.

2. Ha proposto ricorso N tramite il suo difensore.

2.1. Deduce nullità per omessa valutazione di una prova, costituita da Dvd mai consegnato alla difesa e nullità dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen. per assenza Dvd e intercettazioni con indicazione errata o meramente indicativa nel formulario predisposto, in concreto fuorviante. Deduce altresì violazione degli artt. 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nonché erronea applicazione dell'art. 316-bis cod. proc. pen. Denuncia inoltre omessa valutazione della richiesta di assoluzione da parte del pubblico ministero in udienza e mancanza di motivazione.

2.2. Ribadisce la nullità derivante dalla mancata consegna di un supporto Dvd che sarebbe in atti ma che non è stato consegnato e non sarebbe stato oggetto di valutazione da parte dei Giudici di merito. Denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la censura di genericità dell'imputazione, riscontrabile anche nell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. Rileva che non è possibile individuare il criterio adottato in ordine alla valutazione della prova, essendo state ingiustificatamente sminuite le deduzioni difensive. Le somme incassate erano state quietanzate come atti di liberalità a favore della Pro-loco per le spese sostenute e per la prosecuzione della sua attività. Indebitamente erano stati degradati a meri elementi formali i dati documentali acquisiti. Peraltro, non risultava che il ricorrente avesse operato alcuna malversazione in ordine all'omessa destinazione delle somme al progetto, che era stato attuato, venendo in rilievo la retribuzione riconosciuta ai giovani ammessi al progetto, a fronte della quale non era configurabile alcuna appropriazione. In subordine avrebbe dovuto prosciogliersi l'imputato per difetto di querela in ordine alle diverse ipotesi di reato di appropriazione indebita o truffa. La condanna era stata pronunciata senza una motivazione valida sotto il profilo giuridico, ma solo sulla base di presunzioni. Indebitamente era stata applicata una sanzione incongrua, senza la riduzione in misura tale da consentire la sostituzione con la corrispondente pena pecuniaria.
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