Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2022, n. 27197

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2022, n. 27197
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27197
Data del deposito : 14 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: , L'AS CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/04/2021 del TRIBUNALE di PARMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15.09.2020 il Giudice di Pace di Parma ha assolto l'imputato LU LLAS per il reato di cui all'art. 638 cod. pen., commesso in relazione all'uccisione con un fucile da caccia di due cani di razza "lupo cecoslovacco", di proprietà di IC LE e AI Giulia, costituiti parti civili. Gli animali erano da poco scappati dal loro recinto e si erano spinti fino innanzi al portone della sua abitazione. Il Giudice di prima istanza ha pronunciato sentenza di assoluzione ritenendo che vi fosse dubbio sulla prova che il fatto fosse stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, in quanto l'imputato aveva agito nella persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo e di minaccia della sua libertà di movimento e di godimento dei propri beni, senza tuttavia specificare quale fosse l'esimente.

2. La sentenza veniva impugnata dalle parti civili e, con sentenza del 3 maggio 2021, il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice d'appello ha riformato la sentenza del Giudice di Pace, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 544 bis cod.pen., ed appurando in via incidentale la responsabilità dell'imputato, lo condannava al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidare in separata sede, riconoscendo una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 10.000,00. 2. Avverso la sentenza LU LLAS ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con il primo e il secondo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza di norme penali in relazione alla sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa. Si deduce che il giudice di primo grado, sebbene non abbia espressamente qualificato l'esimente nel dispositivo, abbia fatto chiaro riferimento alla scriminante della legittima difesa, e non a quella dello stato di necessità che il giudice di appello ha ritenuto insussistente. Il Giudice di Pace, in particolare, avrebbe fatto chiaro richiamo alla situazione di pericolo, alla necessità di un'azione difensiva a fronte di una situazione di aggressione, e alla ratio propria della scriminante della legittima difesa, ossia del bilanciamento degli interessi protetti in conflitto. Erra quindi il Giudice d'appello quando esclude la scriminante dello stato di necessità, dovendosi ricorrere alla più confacente scriminante della legittima difesa, posta a tutela di qualunque diritto e per la salvaguardia di qualunque bene giuridico, e non solo della vita e incolumità personale.

2.2. Con un terzo

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