Cass. pen., sez. VII, sentenza 16/01/2023, n. 01228
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OMEIMEN COLLINS EHIMARE nato il 11/06/1977 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere I S;RITENUTO IN FATTO - Rilevato che OMEIMEN COLLINS EHIMARE ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 21 ottobre 2021, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 81, 477, 482 cod. pen., in relazione alla contraffazione di una patente di guida in apparenza rilasciata dalla Repubblica Federale di Nigeria, fatto accertato il 3 agosto 2014;CONSIDERATO IN DIRITTO - che il proposto motivo di ricorso, con il quale si eccepisce, sotto l'egida del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, l'insussistenza del fatto di reato - difettando, nel caso di specie, il presupposto di cui all'art. 135, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992, cui è subordinata l'attribuzione, da parte dell'ordinamento italiano, alla patente estera del valore di autorizzazione amministrativa alla guida di autoveicoli sul territorio italiano -, non può considerarsi manifestamente infondato, atteso che soltanto in data successiva alla proposizione del ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte (nell'udienza del 24 novembre 2022) hanno stabilito che la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale;- che va emessa, pertanto, sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché, come risulta dagli atti, il termine massimo di prescrizione del reato ascritto al ricorrente è ormai interamente spirato e non v'è parte civile;- che la sentenza di annullamento senza rinvio può essere emessa dalla Settima Sezione (par. 63.2 delle Tabelle);- che non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., comportando l'eventuale giudizio di fondatezza dei vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dall'intervenuta prescrizione del reato;
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