Cass. civ., SS.UU., ordinanza 12/11/2020, n. 25575
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Testo completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5727-2019 proposto da: G G, P PNA, B L, ANEDDA GIANFRANCO, T C, GIANFICO LUIGI, E MURO, AGUS VITTORIO, MURA SERGIO per MURA CORRADO, CONGIU DANIELE, COSTA MARIA GRAZIA, T ARO, Z MCA, S GE, BOI IRMA, SISTO GIOVANNI, BORDONI FRANCA MARIA, P RBERTO, BAYRE GIORGIO, M CTIANA, M A, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
PORTUENSE
104, presso il dott. F T, rappresentati e difesi dall'avvocato E S;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI MRATO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato V M;
- controricorrente -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 890/2017 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE della SARDEGNA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2020 dal Consigliere G G;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale A P, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.
Ritenuto che
la vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - trentacinque assegnatari, o aventi titolo da costoro, di alloggi edificati ai sensi dell'art. 51 della I. n. 865/1971 in territorio del Comune di Cagliari, poi successivamente divenuto parte del neoistituito Comune di Monserrato, raggiunti, dopo venticinque anni dalla convenzione di assegnazione, da delibera comunale, con la quale veniva richiesto a ciascuno di loro, «affini del consolidamento del diritto di superficie e trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà>>, di pagare, la complessiva somma di C 4.300.000,00, ripartita individualmente dall'Amministrazione comunale, adivano il TAR per la Regione Sardegna;
Ric. 2019 n. 05727 sez. SU - ud. 20-10-2020 -2- - il Comune di Monserrato, costituitosi, oltre a difendersi nel merito, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione di quel giudice in favore del collegio arbitrale di cui all'art. 23 della convenzione stipulata, il 23/7/1993, con il C.OR.E.S., assegnatario dell'area e attuatore del piano di edilizia economica e popolare di cui si tratta;
- l'adito TAR risulta aver sospeso cautelarmente l'efficacia dell'impugnata delibera;
- nella pendenza del giudizio amministrativo i ricorrenti hanno adito questa Corte ai sensi dell'art. 41, co. 1, cod. proc. civ. e depositato memoria illustrativa;
- il Comune di Monserrato resiste con controricorso;
ritenuto che
i ricorrenti assumono che la materia sulla quale si controverte appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto: a) i predetti, che avevano pagato il corrispettivo previsto, pari al costo di acquisizione e urbanizzazione dell'area, e che avevano avuto ceduto dal C.O.R.E.S. il diritto superficiario sugli alloggi, e dopo che taluni di loro, avevano venduto le unità loro assegnate, venivano raggiunti (assegnatari e aventi causa da costoro) dalla delibera n. 49 del 20/7/2017, con la quale il Comune, dopo aver premesso che il C.O.R.E.S. (ente attuatore), in violazione degli obblighi di convenzione, non aveva portato a compimento le procedure espropriative o di acquisizione delle aree entro i cinque anni dalla dichiarazione di pubblica utilità e che perciò
PORTUENSE
104, presso il dott. F T, rappresentati e difesi dall'avvocato E S;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI MRATO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato V M;
- controricorrente -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 890/2017 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE della SARDEGNA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2020 dal Consigliere G G;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale A P, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.
Ritenuto che
la vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - trentacinque assegnatari, o aventi titolo da costoro, di alloggi edificati ai sensi dell'art. 51 della I. n. 865/1971 in territorio del Comune di Cagliari, poi successivamente divenuto parte del neoistituito Comune di Monserrato, raggiunti, dopo venticinque anni dalla convenzione di assegnazione, da delibera comunale, con la quale veniva richiesto a ciascuno di loro, «affini del consolidamento del diritto di superficie e trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà>>, di pagare, la complessiva somma di C 4.300.000,00, ripartita individualmente dall'Amministrazione comunale, adivano il TAR per la Regione Sardegna;
Ric. 2019 n. 05727 sez. SU - ud. 20-10-2020 -2- - il Comune di Monserrato, costituitosi, oltre a difendersi nel merito, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione di quel giudice in favore del collegio arbitrale di cui all'art. 23 della convenzione stipulata, il 23/7/1993, con il C.OR.E.S., assegnatario dell'area e attuatore del piano di edilizia economica e popolare di cui si tratta;
- l'adito TAR risulta aver sospeso cautelarmente l'efficacia dell'impugnata delibera;
- nella pendenza del giudizio amministrativo i ricorrenti hanno adito questa Corte ai sensi dell'art. 41, co. 1, cod. proc. civ. e depositato memoria illustrativa;
- il Comune di Monserrato resiste con controricorso;
ritenuto che
i ricorrenti assumono che la materia sulla quale si controverte appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto: a) i predetti, che avevano pagato il corrispettivo previsto, pari al costo di acquisizione e urbanizzazione dell'area, e che avevano avuto ceduto dal C.O.R.E.S. il diritto superficiario sugli alloggi, e dopo che taluni di loro, avevano venduto le unità loro assegnate, venivano raggiunti (assegnatari e aventi causa da costoro) dalla delibera n. 49 del 20/7/2017, con la quale il Comune, dopo aver premesso che il C.O.R.E.S. (ente attuatore), in violazione degli obblighi di convenzione, non aveva portato a compimento le procedure espropriative o di acquisizione delle aree entro i cinque anni dalla dichiarazione di pubblica utilità e che perciò
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