Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/2004, n. 11918

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di contenzioso elettorale, proposta impugnazione della delibera del consiglio comunale con la quale era stata dichiarata la decadenza del ricorrente dalla carica di consigliere comunale per la preesistenza di una causa di ineleggibilità, il provvedimento del tribunale di rigetto della domanda per tardività, con contestuale revoca della disposta misura cautelare della sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera stessa e pronuncia sulle spese, ha, ancorché adottato nella forma della ordinanza, natura sostanziale di sentenza, avverso la quale è proponibile il rimedio, non già del reclamo (che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile), ma dell'appello.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/2004, n. 11918
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11918
Data del deposito : 26 giugno 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L G - Presidente -
Dott. C G - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. F F M - Consigliere -
Dott. P S - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A C, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A.

SOGLIANO

52, presso l'avvocato R D T, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA FARNESE

6, presso l'Avvocato B P, rappresentato e difeso dall'avvocato R P, giusta procura a margine del controricorso;



- controricorrente -


avverso l'ordinanza del Tribunale di BRINDISI, depositata il 07/08/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30/04/2004 dal Consigliere Dott. S P;

udito per il resistente l'Avvocato P che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. U F che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In esito alla consultazione elettorale amministrativa del 13 maggio 2001, C A veniva eletto consigliere del Comune di Francavilla Fontana.
Con delibera in data 27 gennaio 2003, notificata il 31 gennaio, il Consiglio comunale, a seguito di segnalazione del Prefetto di Brindisi, con la quale veniva rappresentata una situazione di ineleggibilità determinata da condanna penale divenuta definitiva nel 1989, dichiarava l'Ammaturo decaduto dalla carica. Con ricorso depositato il 12 giugno 2003, l'Ammaturo impugnava davanti al Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Francavilla Fontana, la delibera del Consiglio comunale chiedendo la reintegrazione nella canea e, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera stessa, la predetta delibera consiliare.
Il giudice adito, con decreto in data 17 giugno 2003, sospendeva l'efficacia esecutiva della delibera impugnata e disponeva la reintegrazione provvisoria del ricorrente Ammaturo nella carica di consigliere comunale, fissando l'udienza per la comparizione delle parti per il l luglio 2003. In quella sede, il giudice, rilevato che il ricorso andava proposto, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dalla data della notifica della delibera consiliare che aveva pronunziato la decadenza per ineleggibilità, decidendo sul ricorso depositato da quest'ultimo il 12 giugno 2003, lo dichiarava inammissibile, annullava il decreto in data 17 giugno 2003 e compensava tra le parti le spese.
Avverso tale provvedimento, Immaturo Cosimo proponeva reclamo davanti al Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, il quale, con ordinanza in data 7 agosto 2003, lo dichiarava inammissibile, compensando tra le parti le spese del procedimento. Il Tribunale, nell'esercizio del potere di interpretazione e di qualificazione della domanda, sulla base del tenore complessivo dell'atto e della scelta manifestata dal ricorrente di sottrarsi alle formalità complesse prescritte per i ricorsi in materia elettorale, riteneva che il ricorso con il quale era stata adita la sezione distaccata di Francavilla Fontana costituisse espressione dell'azione ex art. 700 cod. proc. civ.. Una simile qualificazione, tuttavia, ad avviso del
Tribunale, inficiava la validità stessa del ricorso, dovendosi ritenere inammissibile in materia elettorale il ricorso alla procedura d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., stante il carattere residuale della tutela cautelare e tenuto conto che la situazione rappresentata trovava la sua tutela cautelare specifica, tipica e organicamente disciplinata nell'ambito della normativa in materia elettorale, che prescrive un procedimento tipico d'urgenza, attivabile dinanzi al giudice collegiale del Tribunale, con la partecipazione del pubblico ministero. Le controversie elettorali di cui all'art. 82 d.P.R. 16 maggio 1960, n, 570, nel testo risultante dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, e comunque alla luce del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rilevava il Tribunale, devono infatti essere considerate urgenti per espressa valutazione e definizione dello stesso legislatore, cui sono vincolati i presidenti dei collegi giudicanti nei vari gradi del processo, i quali ne debbono disporre la trattazione anche nel periodo feriale, essendo a tal fine sufficiente il riferimento, nel decreto di fissazione dell'udienza il riferimento all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario. Dalla inammissibilità del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., pertanto, discendeva, ad avviso del Tribunale, il vizio del procedimento che ne era scaturito, del provvedimento che quella procedura aveva definito e del reclamo.
Per la cassazione di questo provvedimento ricorre A C, sulla base di un unico complesso motivo, illustrato da memoria;

resiste con controricorso il Comune di Francavilla Fontana. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost.;
errata interpretazione del ricorso proposto per l'impugnativa della delibera consiliare del 27 gennaio 2003;
errata applicazione dell'art. 69 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il ricorso proposto avesse i caratteri del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., e lo ha quindi dichiarato inammissibile, sulla base dell'erroneo presupposto interpretativo secondo cui per l'opposizione alla delibera consiliare di decadenza dalla carica di consigliere comunale la legge prevede una procedura ad hoc, con conseguente inammissibilità della tutela residuale di cui al citato art. 700. L'erroneità di tale argomentazione risulta evidente, giacché l'azione proposta davanti al Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Francavilla Fontana, era un ricorso ex art. 69 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone espressamente che contro la deliberazione adottata dal consiglio comunale, con la quale viene dichiarata la decadenza di un consigliere comunale, è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio. Il ricorso non aveva quindi i caratteri del ricorso d'urgenza, in quanto mirava a far dichiarare la nullità della delibera consiliare. Nè una simile qualificazione era stata allo stesso impressa dal difensore. La qualificazione inesatta data dal Tribunale sarebbe quindi frutto dell'errata interpretazione dell'istanza di sospensione della esecutorietà della delibera formulata con lo stesso ricorso con il quale ne veniva richiesto l'annullamento e la reintegra nella carica di consigliere comunale. La richiesta ex art. 700 trovava fondamento nel fatto che l'art. 69 d. lgs. n. 267 del 2000 non prevede espressamente la possibilità di
chiedere la sospensione della delibera impugnata e il richiamo all'art. 700, chiaramente ed espressamente limitato alla richiesta di sospensione, non poteva far qualificare l'intero ricorso come ricorso d'urgenza. In tale errore, del resto, era incorso il giudice della sezione distaccata, il quale aveva trattato l'intero procedimento ai sensi dell'art. 700, mentre avrebbe dovuto procedere secondo le disposizioni di cui agli artt. 180 e seguenti cod. proc. civ.. Sotto altro profilo, il ricorrente rileva che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il procedimento avrebbe dovuto essere proposto e trattato ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 570 del 1960, giacché l'art. 69 d. lgs. n. 267 del 2000, nel prevedere che avverso le delibere di decadenza dalla carica di consigliere comunale può essere proposto ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio, non richiama in alcun modo, a differenza dell'art. 70 del medesimo decreto legislativo, relativo all'azione popolare, le disposizioni di cui al citato art. 82. Ai sensi dell'art. 69, dunque, l'unico vincolo per chi intende agire è quello di proporre la domanda con ricorso.
Nè, prosegue il ricorrente, le disposizioni dell'art. 82 potrebbero trovare applicazione nei giudizi ex art. 69 sulla base di un qualche criterio interpretativo. A tal fine non soccorrono ne' il criterio letterale, giacché il testo dell'art. 69 nulla dice in proposito, nè quello funzionale, consistente nella individuazione dell'intento obiettivo della legge, in quanto neanche alla luce di tale criterio è possibile stabilire un qualche collegamento tra l'art. 69 d. lgs. n. 267 del 2000 e l'art. 82 d.P.R. n. 570 del 1960;
ne' quello
sistematico, non potendosi desumere dal complesso delle norme in cui è collocato l'art. 69 alcun elemento che induca a ritenere che al procedimento in esso previsto debbano trovare applicazione le norme che regolano un diverso procedimento;
ne' infine, quello analogico, potendo questo operare solo nel caso in cui una fattispecie non risulti disciplinata dal legislatore, alla quale dovranno essere applicate le disposizioni relative ad una fattispecie analoga. Del resto, osserva il ricorrente, lo stesso Tribunale di Brindisi si è limitato ad enunciare l'applicabilità del procedimento ex art. 82 d.P.R. n. 570 del 1960, ma non ha spiegato in base a quale criterio
ha stabilito il collegamento tra tale procedimento e l'azione ex art. 69 d. lgs. n. 267 del 2000.
Ma proprio un'analisi comparativa tra le due indicate disposizioni avrebbe dovuto indurre a ritenere non applicabile l'art. 82, il quale disciplina una fattispecie completamente diversa da quella prevista dall'art. 69. Mentre quest'ultimo, rubricato "contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità" ha ad oggetto la tutela giudiziaria cui può fare ricorso il consigliere dichiarato decaduto, l'art. 82 d.P.R. n. 570 del 1960 si riferisce alla possibilità degli elettori di proporre ricorso contro i candidati eletti, dei quali si contestino le modalità di elezione. Stante la diversità di azioni disciplinate, la pretesa di applicare ad un procedimento le regole stabilite per l'altro sarebbe del tutto infondata. In proposito, il ricorrente ricorda che le due azioni erano già state differenziate nel d.P.R. n. 570 del 1960, il cui art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi