Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2010, n. 2728

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Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo. In sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - incensurabile in tale sede, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale.

In caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa - non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte (nella specie, di associazione in partecipazione), dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2010, n. 2728
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2728
Data del deposito : 8 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. D R A - Consigliere -
Dott. S P - Consigliere -
Dott. L T M - rel. Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21964-2006 proposto da:
B A, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. CAMOZZI 1, presso lo studio degli avvocati P C e D'AMATO FULVIO, che la rappresentano e difendono giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
C D, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA BALDUINA 59, presso lo studio dell'avvocato F C, che la rappresenta e difende, giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3261/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/07/2005 r.g.n. 8444/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2009 dal Consigliere Dott. M L T;

udito l'Avvocato P C;

udito l'Avvocato B S per delega F C;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F G R, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe indicata del 27 luglio 2005 la Corte d'appello di Roma, riformando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da Angela Bonincontro nei confronti di Daniela Carnebianca per ottenere la declaratoria di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e quindi la condanna del datore al pagamento delle differenze retributive e all'annullamento del licenziamento intimato.
La Bonincontro aveva dedotto di avere lavorato nel negozio di erboristeria della Carnebianca dal primo aprile 1993 al 19 ottobre 1999 come commessa addetta alla cassa e di essere stata licenziata verbalmente. La Carnebianca deduceva invece e produceva un contratto di associazione in partecipazione e la Corte territoriale, delineata teoricamente la diversità tra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa e contratto di lavoro subordinato, affermava che le prove deponevano per l'inesistenza della subordinazione, giacché due testi, di cui uno indicato dalla Bonincontro avevano riferito di non sapere se le venissero impartite direttive precise ed era emerso altresì che la medesima si interessava direttamente dell'attività dell'esercizio, in posizione paritaria con l'assodante, non essendo tenuta a giustificare assenze e a chiedere permessi. Nè era decisiva la corresponsione di una retribuzione fissa in quanto non incompatibile con l'associazione in partecipazione, purché l'associato sia a conoscenza degli introiti dell'assodante;
mancando quindi la prova della subordinazione, la domanda doveva essere rigettata. Avverso detta sentenza la soccombente propone ricorso con quattro motivi.
Resiste la Carnebianca con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI

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