Cass. civ., sez. VI, ordinanza 06/09/2018, n. 21690

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 06/09/2018, n. 21690
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21690
Data del deposito : 6 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7084-2016 proposto da: RISCOSSIONE SICILIA SPA AGENTE PER LA RISCOSSIONE PROVINCIA CATANIA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CIRCONVALLAZIONE CLODIA

82, presso lo studio dell'avvocato G P, rappresentata e difesa dall'avvocato F L;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. -

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

80078750587, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, A S, L M, E D R;

- controricorrente -

contro

CURATELA FALLIMENTO DITTA LA CONTADINELLA SRL;
- intimata - avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il 09/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. M ARNO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il decreto impugnato, il Tribunale di Catania ha rigettato il ricorso di opposizione allo stato passivo proposto da Riscossione Sicilia s.p.a.

contro

Fallimento Contadinella s.p.a. La ricorrente aveva lamentato il rigetto parziale della domanda di ammissione al passivo per non aver il giudice delegato ammesso i crediti di natura previdenziale portati dalle cartelle con finale nn. 5853, 5922, 9122, 6741, 9471, 1911 per un importo di euro 258.431,73 al privilegio e 11.359,40 al chirografo, essendo maturata per essi la prescrizione e non essendo stati compiuti atti interruttivi nel quinquennio regolarmente notificati. Inoltre, aveva insistito per l'ammissione al passivo dei propri crediti, rappresentando di avere in data 6/4/2011 provveduto a notificare alla società fallita preavviso di fermo di beni mobili registrati, in base anche alle cartelle di pagamento oggetto di causa, con conseguente interruzione della prescrizione. Ric. 2016 n.
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