Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2014, n. 9582

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

L'art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in tema di cumulo dei periodi assicurativi ai fini della determinazione dell'importo dei trattamenti pensionistici, riferendosi testualmente ed esclusivamente alla "pensione", non è applicabile all'assegno d'invalidità di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non essendo detta prestazione, per le sue intrinseche caratteristiche - temporaneità della corresponsione, che diviene definitiva solo dopo tre riconoscimenti consecutivi ed irreversibile se non trasformata in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'età e in presenza dei relativi requisiti di assicurazione e contribuzione - assimilabile ad un trattamento pensionistico.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2014, n. 9582
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9582
Data del deposito : 5 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

9582 14 5 MAG. 2014 I T T I R AULA 'A' I D E T N E S E - I L L O Oggetto B REPUBBLICA ITALIANA E T N E S E - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E N O I Z A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R R.G.N. 27638/2008 T S I G E R Cron. 9582 SEZIONE LAVORO E T N E S E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente - Ud. 12/02/2014 Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE Rel. Consigliere PU- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Dott. UMBERTO BERRINO Consigliere Dott. ROSA ANZO © Consigliere Dott. R MNO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27638-2008 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA I.N.P.S. 80078750587, in persona del legaleSOCIALE C. F. rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA, RICCIO 2014 ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;
506

- ricorrente -

contro

GRAZIELLA C.F. CIANCAGLI GABRIELLA cncgz153e54d649p, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 531 presso 10 studio dell'avvocato A R, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 460/2008 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/04/2008 R.G.N. 2210/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l'Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito l'Avvocato DE BENEDICTIS CATALDO per delega A R;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. RG 27638-08 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Appello di Firenze con la sentenza di cui si chiede la cassazione, confermando la decisione del Tribunale di Arezzo, accoglieva la domanda di C G, proposta nei confronti dell'INPS, diretta ad ottenere la declaratoria del suo diritto alla riliquidazione dell'assegno mensile d'invalidità, di cui era titolare sin dall'agosto 1985, con il computo, ex art. 16 della legge 2 agosto 1990 n. 233, anche dei contributi versati nella gestione dei lavoratori autonomi. La Corte del merito poneva a fondamento del decisum, e per quello che interessa in questa sede, il rilievo secondo il quale la disciplina del cumulo di cui al richiamato art. 16 della legge 2 agosto 1990 n. 233 era applicabile anche all'assegno ordinario d'invalidità in quanto l'intero impianto della legge 12 giugno 1984 n. 222 deponeva con certezza nel senso che il computo della contribuzione utile non presenta alcuna differenza nell'ambito dell'assicurazione generale i.v.s. Avverso questa sentenza l'INPS ricorre in cassazione sulla

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi