Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2019, n. 50781
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: C G nato a NAPOLI il 26/11/1978 E D nato a ACERRA il 14/05/1964 avverso la sentenza del 15/11/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere L R;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTA M B Il P.G. conclude: inammissibilità per entrambi i ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato V che chiede di riportarsi ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 15 novembre 2017 ha confermato la decisione con la quale, in data 5 ottobre 2015, il Tribunale di Noia aveva affermato la penale responsabilità di P S, G C, D E e S C in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44 lett. N d.P.R. 380/2001 per aver realizzato, in concorso tra loro, S e C quali comproprietari del fondo, C quale titolare dell'impresa esecutrice dei lavori, E quale direttore dei lavori, in totale difformità dal permesso di costruire rilasciato a S Patrizia, in luogo di un fabbricato rurale composto da piano seminterrato destinato a deposito di autorimessa per mezzi agricoli, un piano rialzato destinato a deposito e stoccaggio prodotti agricoli ed in parte ad abitazione ed un sottotetto con funzione termica, realizzaTh sei autonomi appartamenti ad esclusiva destinazione residenziale (fatti accertati in Acerra, il 5 marzo 2013). Avverso tale pronuncia G C e D E propongono distinti ricorsi per cassazione tramite il comune difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2. G C deduce la violazione degli artt. 178, lett. c), 179 e 420-bis cod. proc. pen., rilevando che il giudice di primo grado, dopo aver rinviato l'udienza per irregolarità della notifica del decreto di citazione nei suoi confronti, nella successiva udienza del 2 marzo 2015, pur non essendo egli comparso, ometteva di dichiararne l'assenza, così sottraendosi all'obbligo di controllo della regolare costituzione dell'imputato, effettuando il rinvio alla successiva udienza del 5 ottobre 2015 senza disporne nuovamente la citazione. Assume, pertanto, che la mancata comunicazione delle date di rinvio del processo successive alla prima del 20 ottobre 2014, avrebbe determinato una nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. 3. Entrambi i ricorrenti deducono, inoltre, la violazione di legge, rilevando che il giudice del merito non avrebbe adeguatamente considerato le dichiarazioni rese dai testimoni escussi ed il contenuto di un documento, presente agli atti, in cui viene dato atto dell'ultimazione dei lavori e della conformità delle opere rispetto al progetto di cui al permesso di costruire rilasciato, essendosi la Corte territoriale limitata a ritenere impossibile che la realizzazione degli interventi, considerata la loro consistenza, fosse stata effettuata nell'arco di tempo intercorrente tra la data di ultimazione lavori indicata nel documento e quella di accertamento del reato, pari a circa 5 mesi. Entrambi insistono, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
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