Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/2008, n. 14488
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La speciale sospensione dei termini processuali conseguenti al sisma del 1997, prevista dal d.l. n. 364 del 1997, convertito con modificazioni nella legge n. 434 del 1997 e dall'art. 61 della legge n. 499 del 1997 (legge finanziaria del 1997) opera anche nei confronti dei soggetti residenti negli altri comuni e territori delle regioni Umbria e Marche, diversi da quelli indicati con l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, indipendentemente dalla data finale di scadenza dei termini in questione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - rel. Presidente -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DITTA O.M.J.R.A. SNC IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, sig. ON AN, elettivamente domiciliato in ROMA VTA FILIPPO CORRIDONT 23, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI GIROLAMO, difeso dall'avvocato ROSSETTI GIORGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (INAIL), in persona del Dirigente con incarico di livello generale Direttore della Direzione centrale prestazioni dr.ssa TR GI, elettivamente domiciliato in ROMA. VIA IV NOVEMBRE 144, presso l'Avvocato TARANTINO CRISTOFARO che unitamente all'Avvocato LUIGI LA PECCERELLA, lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
SICES IMP SRL, WINTERHUR COMP ASSIC SPA, MILANO COMP ASSIC SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 375/02 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 13/3/2002, depositata il 08/07/02;
RG. 42/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 07/05/08 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Surrogandosi, ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei diritti al risarcimento dei danni conseguenti al decesso del proprio assicurato Porcarelli Sante, deceduto a seguito di infortunio occorsogli mentre lavorava alle dipendenze della società Adriatica Edilstrade, l'INAIL ha chiesto la condanna di tale società al pagamento delle indennità erogate.
La domanda è stata estesa nei confronti della società Compagnia Intercontinentale Assicurazione,della società Compagnia Assicurazioni Milano e della ditta O.M.J.R.A., chiamati in causa dalla società Adriatica Edilstrade.
La domanda, con sentenza del 27 novembre 1997, è stata accolta, dal giudice di primo grado, solo nei confronti della società O.M.J.R.A. ritenuta unica responsabile del sinistro.
L'appello della predetta società soccombente contro la sentenza è stato dichiarato inammissibile (assieme agli appelli incidentali condizionati proposti dalle altre parti) dalla Corte di appello di Ancona, perché ritenuto tardivo in quanto notificato dopo il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata. La Corte di merito ha in particolare rilevato, infatti, che il termine di impugnazione non può considerarsi sospeso dalle disposizioni del D.L. n. 364 del 1997, che si riferiscono solo ai termini in scadenza nel periodo compreso tra la data del 26 settembre e quella del 20 dicembre 1997.
Il società O.M.J.R.A. ha impugnato questa sentenza con ricorso per cassazione rilevando che la norma del D.L. n. 364 del 1997 si riferisce a tutti i termini di prescrizione e decadenza in corso nel periodo di sospensione a non solo a quelli che scadono in questo periodo.
L'INAIL resiste con controricorso.
Il P.G. presso questa Corte ha rilevato la manifesta fondatezza del motivo di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente denuncia la violazione del D.L. n. 364 del 1997 convertito nella L. n. 434 del 1997 e della Legge Finanziaria n. 449 del 1997, art. 61 sostenendo che la Corte territoriale ha errato nel
ritenere che la sospensione prevista dalle predette disposizioni si riferisse solo ai termini in