Cass. civ., sez. III, ordinanza 12/05/2020, n. 8815
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L'attestazione di conformità all'originale della procura alle liti può essere prodotta contestualmente all'iscrizione a ruolo e al deposito del fascicolo telematico, trovando applicazione l'art. 125, comma 2, c.p.c. anche se la notifica dell'atto introduttivo è avvenuta a mezzo PEC.
La mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata dell'atto di citazione non ne comporta la nullità, se dalla copia stessa sia possibile desumerne la provenienza da un procuratore abilitato munito di mandato.
Sul provvedimento
Testo completo
8815/20 o t n e m a ORIGINALE s r e v t a . o o t t y u a b n g i ㅂ r i CI. . t b n t b o REPUBBLICA ITALIANA o o c l e t N e n d LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE e . r e r r o o F c i i r TERZA SEZIONE CIVILE e R t l u Oggetto: responsabilità ci- Composta da vile infiltrazioni di umidità Giacomo Travaglino Presidente - Antonella Di Florio Consigliere - R.G.N. 21666/2018 8815 Luigi Alessandro Scarano Consigliere - Cron. Antonietta Scrima . Consigliere - CC - 06/12/2019 Consigliere Rel.- Cosimo D'Arrigo ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21666/2018 R.G. proposto da: RA YN, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Venturi e Pierfrancesco Macone, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Nazario Sauro, n. 16;
-
- ricorrente -
contro
SA IV, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Bajetto, do- miciliato, ai sensi dell'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1097 del Tribunale di Genova depositata il 17 aprile 2018. Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Cosimo D'Arrigo;
2019 letta la sentenza impugnata;
2566 letto il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi dell'art. 380-bis-1 cod. proc. civ.;
RITENUTO YN RA conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Genova, IV DU, proprietaria dell'appartamento sovra- stante il suo, sostenendo che da questo provenissero delle infiltra- zioni di umidità. Il Giudice di pace dichiarava la contumacia della convenuta e, accogliendo la domanda, la condannava al pagamento della somma di 3.220 euro. La DU appellava la decisione, sostenendo che la domanda dell'attrice fosse sprovvista di prova. L'appellata, per ciò che qui ri- leva, eccepiva l'inesistenza dell'atto di appello, in quanto la copia notificata non era firmata digitalmente;
lamentava, inoltre, la man- canza della firma digitale anche nella procura alle liti e l'inesistenza della notificazione dell'atto di appello, mancando la relata. Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice d'appello, acco- glieva l'impugnazione, rigettava le domande proposte in primo gra- do e compensava integralmente tra le parti le spese di lite. Avverso tale sentenza la RA ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in tre motivi. La DU ha resistito con controricor- so. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. CONSIDERATO 1. La ricorrente sostiene che la DU era decaduta dal termine perentorio per proporre l'appello, in quanto l'atto di impugnazione, la relativa procura alle liti e la sua notificazione erano afflitti da vizi tali da determinarne l'inesistenza.
2.1 Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa appli- cazione dell'art. 125 cod. proc. civ., nonché del d.l. n. 179 del 2012, degli artt. 18 e 34 del D.M. n. 44 del 2011, dell'art. 12 del Decreto Ministero della Giustizia del 16 aprile 2014, dell'art. 20, comma 1-bis. d.lgs. n. 82 del 2005 dell'art.
3-bis della legge n. 53 del 1994. In particolare, la ricorrente si duole della circostanza che l'atto 2 di citazione in appello le sia stato notificato tramite una PEC conte- nente tre files non firmati digitalmente, riportanti l'estensione ".pdf",