Cass. civ., sez. I, ordinanza 22/02/2021, n. 04695

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 22/02/2021, n. 04695
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04695
Data del deposito : 22 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1675/2015 R.G. proposto da INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del procuratore generale E F, in qualità di avente causa del MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A., rap- presentata e difesa dagli Avv. P G e A A, con domi- cilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via delle Quattro Fonta- ne, n. 20;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DELLA RIMAP S.P.A. in liquidazione, in persona del curatore p.t. Dott. F B, rappresentato e difeso dagli Avv. C d M, R V e P F V, con domicilio eletto pres- so lo studio del primo in Roma, viale Angelico, n. 38;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto del Tribunale di Perugia depositato il 10 dicembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 novembre 2020 dal Consigliere G M.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 10 dicembre 2014, il Tribunale di Perugia ha par- zialmente accolto l'opposizione proposta dal Mediocredito Italiano S.p.a. av- verso lo stato passivo del fallimento della Rimap S.p.a. in liquidazione, am- mettendo al passivo in via chirografaria un credito di Euro 2.530.099,77, derivante da un contratto di mutuo fondiario stipulato dalla società fallita con la Banca Intesa Mediocredito S.p.a. e la MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a. il 21 dicembre 2007. A fondamento della decisione, il Tribunale ha richiamato innanzitutto l'orientamento giurisprudenziale che esclude la nullità del contratto di mu- tuo in caso di superamento del limite previsto dall'art. 38, comma secondo, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e dalla delibera CICR del 22 aprile 1995, rilevando inoltre che la concessione del mutuo era stata sicuramente voluta dalle parti, ed escludendone pertanto anche la simulazione. Ha os- servato inoltre che l'utilizzazione della somma erogata per l'estinzione di pregresse esposizioni debitorie non comportava la nullità del contratto per difetto di causa, in quanto il mutuo fondiario non è configurabile come mu- tuo di scopo, precisando che essa poteva configurarsi al più come un nego- zio indiretto volto a realizzare una forma anomala di pagamento, e quindi come unì'operazione compiuta in frode ai creditori, nella misura in cui il ri- sultato pratico perseguito dalle parti fosse costituito dalla trasformazione di un precedente credito chirografario in un credito ipotecario. Tanto premesso, e ritenuto pacifico che il finanziamento era stato utiliz- zato in parte per l'acquisto dell'immobile destinato all'esercizio dell'impresa, in parte per l'estinzione di mutui ipotecari precedentemente concessi dalla Banca Unicredit S.p.a. e dalla Banca MPS S.p.a., mentre il residuo era con- fluito su un conto corrente acceso presso l'Intesa San Paolo S.p.a., all'epoca appartenente allo stesso gruppo di una delle Banche mutuanti, il Tribunale ha rilevato che alla data della stipulazione del contratto la Rinnap aveva una rilevante esposizione debitoria, non ancora estinta al momento della dichia- razione di fallimento, osservando che, come emergeva dallo stato passivo, dopo la concessione del finanziamento la predetta situazione era peggiora- ta, invece di migliorare, ed aggiungendo che dall'esame dei bilanci e dai dati forniti dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia risultava una situazione di grave indebitamento e di grave debolezza finanziaria, nonché d'incapacità di far fronte alle passività risalente all'esercizio 2005. Pur riconoscendo che attraverso la concessione del finanziamento il Mediocredito Italiano non aveva trasformato un proprio credito chirografario in un credito privilegiato, ha osservato che una parte consistente del finanziamento era stato utilizza- to per l'estinzione anticipata di debiti nei confronti della MPS e dell'Unicredit, che in tal modo avevano ottenuto l'integrale soddisfazione dei propri crediti in danno degli altri creditori, senza dover attivare le garanzie patrimoniali. Precisato inoltre che la concessione dell'ipoteca su tutti gli immobili costitui- va di per sé un atto di disposizione idoneo a determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore nei confronti degli altri creditori, rendendone più difficile, se non impossibile, il soddisfacimento, ha ritenuto che la Banca mutuante non potesse non essere consapevole di tale pregiu- dizio, essendo in grado di valutare i sintomi dello stato di dissesto attraver- so l'esame dei bilanci e l'accesso alla Centrale dei Rischi. Il Tribunale ha ritenuto infine provato il compimento dell'atto nel perio- do sospetto, rilevando che il mutuo era stato concesso nel mese di dicembre 2007, mentre il fallimento era stato dichiarato nel mese di aprile 2011. Ha concluso pertanto per la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 2901 cod. civ., precisando tuttavia che ciò non precludeva l'ammissione al passi- vo in via chirografaria dell'importo corrispondente alla parte del mutuo ef- fettivamente utilizzata.

3. Avverso il predetto decreto il Mediocredito Italiano (in seguito incor- porato dall'Intesa Sanpaolo S.p.a., con atto di fusione per notaio Marchetti del 30 ottobre 2019) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. Il curatore del fallimento ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, affidato ad un solo moti- vo, ed anch'esso illustrato con memoria, al quale il Mediocredito Italiano ha resistito a sua volta con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso incidentale, per difetto di procura speciale, sollevata dalla ricorrente princi- pale in relazione al contenuto della procura rilasciata a margine del controri- corso, con la quale viene conferito al difensore soltanto il potere di resistere al ricorso per cassazione, senza alcun cenno alla facoltà di proporre l'impu- gnazione incidentale. La procura apposta all'unico atto contenente il controricorso e il ricorso incidentale deve intendersi infatti estesa anche a questo ultimo, per il quale non è richiesta formalmente una procura autonoma e distinta, e rispetta il requisito della specialità del mandato, attesa l'inerenza materiale del man- dato stesso all'atto nel quale è incorporato (cfr. Cass., Sez. I, 4/05/2016, n. 8798;
Cass., Sez. lav., 13/12/2010, n. 25137).

2. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, il cui esame risulta logica- mente e giuridicamente prioritario rispetto a quello del ricorso principale, il controricorrente deduce la violazione dell'art. 1344 cod. civ., osservando che, nell'escludere la nullità del contratto di mutuo per frode alla legge, il decreto impugnato non ha tenuto conto delle modalità d'impiego della somma mutuata, utilizzata, in pendenza di una situazione di dissesto della mutuataria, per sostituire un credito chirografario con un credito privilegia- to, in contrasto con l'art. 216 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267. 2.1. Il motivo è infondato. In tema di nullità del contratto, questa Corte ha infatti affermato ripetu- tamente che, in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé illecito, sicché la sua conclusione non comporta una nullità per illiceità della causa, per fro- de alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, dal mo- mento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l'ordi- namento appresta rimedi speciali, i quali comportano, in presenza di parti- colari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia (cfr. Cass., Sez. III, 31/10/2014, n. 23158;
Cass., Sez. IL 11/10/2013, n. 23158;Cass., Sez. I, 4/10/2010, n. 20576). Tale principio, correttamente richiama- to dal decreto impugnato, è stato ribadito anche in riferimento all'ipotesi di stipulazione di un mutuo ipotecario in violazione dell'art. 216, terzo comma, della legge fall., che punisce il reato di bancarotta preferenziale: in linea generale, si è infatti osservato che la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, dal momento che l'art. 1418, primo comma, cod. civ., facendo salva l'ipotesi in cui la legge disponga diversamente, impone all'interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso d'inosservanza del precetto, abbia voluto salvaguardare la validità del negozio, mediante la predisposizione di un meccanismo alterna- tivo idoneo a realizzare gli effetti della norma;
nel caso in cui il debitore ab- bia effettuato pagamenti o simulato titoli di prelazione con l'intento di favo- rire uno o più creditori a danno di altri, il predetto meccanismo è stato poi individuato nell'esercizio dell'azione revocatoria, la quale, comportando la dichiarazione d'inefficacia dell'atto, in quanto lesivo della par condicio credi- torum, consente di escludere l'applicabilità della sanzione di nullità per illi- ceità della causa, ai sensi dell'art. 1344 cod. civ.
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