Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2023, n. 14265
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Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da 1. C S V, nato a Belmonte Mezzagno il 02/10/1951 rappresentato ed assistito dall'avv. B L, di fiducia 2. C V, nato a Belmonte Mezzagno il 20/02/1956 rappresentato ed assistito dall'avv. B L, di fiducia 3. C G, nato a Belmonte Mezzagno il 26/08/1959 rappresentato ed assistito dall'avv. P A e dall'avv. R C, di fiducia avverso il decreto n. 63/19 in data 22/06/2022 della Corte di appello di Palermo, quinta sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le note difensive di replica in data 05/01/2023 alle conclusioni della Pubblica Accusa;
udita la relazione svolta dal consigliere A P;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, P M, ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 22/06/2022, la Corte di appello di Palermo rigettava il gravame proposto nell'interesse di S V C, V C e G C, avverso il decreto emesso dal Tribunale di Palermo in data 03/05/2019 che aveva respinto l'istanza di revoca della confisca avanzata nell'interesse dei sunnominati.
2. Avverso il predetto decreto, nell'interesse di S V C, V C e G C, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 125, 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 7 I. 1423/1956 per difetto di motivazione, in quanto meramente apparente, in ordine alla ritenuta mancanza di novità delle prove addotte con la domanda di revoca. Per quanto di interesse, venivano introdotte le dichiarazioni di Giovanni Brusca rese nel procedimento penale a carico di Giovanni Pavone ove veniva chiarito il senso del proprio dattiloscritto a proposito della "messa a posto" dei Cavallotti e le plurime dichiarazioni testimoniali assunte ex art. 391-bis cod. proc. pen. da tutti gli ex dipendenti delle aziende Cavallotti, attestanti di non aver mai ricevuto pagamenti in nero per il lavoro e per gli straordinari prestati, dichiarazioni che venivano poste a fondamento della consulenza contabile del dr. A che aveva escluso l'accertato divario di oltre otto miliardi di lire tra i valori aggregati delle aziende del gruppo familiare e i probabili costi per il personale. In relazione all'anteriorità della dichiarazione del Brusca rispetto alla definizione del procedimento di prevenzione, che secondo il decreto impugnato priverebbe la stessa del requisito della novità, si evidenzia come l'omessa allegazione non sarebbe rimproverabile alla difesa, in ragione dell'impossibilità di pretendere in capo ai preposti la conoscenza degli elementi assunti nei processi. Il decreto impugnato assume che la ritenuta anteriorità dei pizzini consegnati da Ilardo al colonnello Riccio, assertivamente provenienti da Bernardo Provenzano e in cui si dava atto delle indicazioni per le gare di appalto poi aggiudicate ai Cavallotti, non viene affatto scalfita a seguito della dichiarata inutilizzabilità delle dichiarazioni di Dardo e di quelle riassuntive del colonnello Riccio: detta declaratoria di inutilizzabilità, statuita nella sentenza del 17/12/2004 che annullava la condanna dei ricorrenti per associazione mafiosa, successivamente assolti in sede di rinvio, nega in radice il principale
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le note difensive di replica in data 05/01/2023 alle conclusioni della Pubblica Accusa;
udita la relazione svolta dal consigliere A P;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, P M, ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 22/06/2022, la Corte di appello di Palermo rigettava il gravame proposto nell'interesse di S V C, V C e G C, avverso il decreto emesso dal Tribunale di Palermo in data 03/05/2019 che aveva respinto l'istanza di revoca della confisca avanzata nell'interesse dei sunnominati.
2. Avverso il predetto decreto, nell'interesse di S V C, V C e G C, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 125, 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 7 I. 1423/1956 per difetto di motivazione, in quanto meramente apparente, in ordine alla ritenuta mancanza di novità delle prove addotte con la domanda di revoca. Per quanto di interesse, venivano introdotte le dichiarazioni di Giovanni Brusca rese nel procedimento penale a carico di Giovanni Pavone ove veniva chiarito il senso del proprio dattiloscritto a proposito della "messa a posto" dei Cavallotti e le plurime dichiarazioni testimoniali assunte ex art. 391-bis cod. proc. pen. da tutti gli ex dipendenti delle aziende Cavallotti, attestanti di non aver mai ricevuto pagamenti in nero per il lavoro e per gli straordinari prestati, dichiarazioni che venivano poste a fondamento della consulenza contabile del dr. A che aveva escluso l'accertato divario di oltre otto miliardi di lire tra i valori aggregati delle aziende del gruppo familiare e i probabili costi per il personale. In relazione all'anteriorità della dichiarazione del Brusca rispetto alla definizione del procedimento di prevenzione, che secondo il decreto impugnato priverebbe la stessa del requisito della novità, si evidenzia come l'omessa allegazione non sarebbe rimproverabile alla difesa, in ragione dell'impossibilità di pretendere in capo ai preposti la conoscenza degli elementi assunti nei processi. Il decreto impugnato assume che la ritenuta anteriorità dei pizzini consegnati da Ilardo al colonnello Riccio, assertivamente provenienti da Bernardo Provenzano e in cui si dava atto delle indicazioni per le gare di appalto poi aggiudicate ai Cavallotti, non viene affatto scalfita a seguito della dichiarata inutilizzabilità delle dichiarazioni di Dardo e di quelle riassuntive del colonnello Riccio: detta declaratoria di inutilizzabilità, statuita nella sentenza del 17/12/2004 che annullava la condanna dei ricorrenti per associazione mafiosa, successivamente assolti in sede di rinvio, nega in radice il principale
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