Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/05/2016, n. 10318

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Il principio della prevenzione si applica anche nell'ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex art. 873 c.c. e tuttavia non imponga una distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all'intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicché il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 c.c.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/05/2016, n. 10318
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10318
Data del deposito : 19 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

10318/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Distanze Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - Ud. 09/02/2016 - PU Dott. AURELIO CAPPABIANCA - Presidente Sezione - R.G.N. 12477/2009 - Presidente Sezione - Dott. GIOVANNI MAMMONE Cian. 10318 Rep. 90 - Presidente Sezione - Dott. ROBERTA VIVALDI C.O.. Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. LINA MATERA - Consigliere - Dott. BRUNO BIANCHINI Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12477-2009 proposto da: L ACQUAVIVA CONCETTA, RI AN, RI VINCENZO, RI ROSA, nella qualità di 48, eredi e successori legittimi di RI DOMENICO, کالک elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANGELO EMO 106,presso lo studio dell'avvocato CIRO CASTALDO, rappresentati e difesi dall'avvocato MICHELE BOCCIA, per delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

DEL GIUDICE VINCENZA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAGO TANA 59, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA MATTIOLI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBO AMBROSIO, per delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 223/2009 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIERFELICE PRATIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso. L Ric. 2009 n. 12477 sez. SU - ud. 09-02-2016 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato in data 5-3-1990 Del IC Vincenza, proprietaria di un fondo in Ottaviano, sul quale aveva edificato un fabbricato, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli RI ME, proprietario di un terreno confinante, per sentirlo condannare all'arretramento della costruzione eretta su tale fondo in violazione delle distanze fissate dalla legge n. 765/1967. L'attrice chiedeva, inoltre, la condanna del convenuto al risarcimento del danno, nonché al rilascio di una striscia di terreno di sua proprietà, da essa lasciata a protezione del muro di cinta. Nel costituirsi, il RI eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda di rilascio, per la pendenza di un procedimento possessorio da lui instaurato nei confronti dell'attrice per il rilascio di una striscia di terreno di sua proprietà;
nel merito, dedotta l'infondatezza delle pretese avverse, chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell'attrice all'arretramento della costruzione e del muro di cinta, assumendo che il fabbricato della Del IC era stato realizzato in epoca successiva rispetto a quello del convenuto. Con sentenza del 29-10-1998 il Tribunale di Nola -nel frattempo costituito e divenuto competente per territorio- Linehotar accoglieva la domanda attrice, condannando il RI ad arretrare il proprio edificio a dodici metri rispetto al fabbricato della Del IC, oltre al risarcimento del danno, nella misura di lire 2.000.000;
rigettava la domanda riconvenzionale;
condannava il convenuto al pagamento delle spese di lite. Avverso la predetta decisione proponeva appello il RI. Con sentenza in data 24-5-2001 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la Del IC ad arretrare la recinzione metallica realizzata sul muro di confine fino ad osservare la distanza non inferiore all'altezza della costruzione del RI;
riduceva, inoltre, le spese processuali liquidate dal Tribunale e poste a carico del convenuto;
confermava nel resto la decisione appellata. Tale sentenza veniva impugnata con ricorso per cassazione da AV CO, RI CE, RI OS e RI LA, quali eredi di RI ME. Con sentenza in data 7-6-2006 la Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso e cassava la sentenza di appello, sul rilievo che il regolamento edilizio del Comune di Ottaviano, entrato in vigore prima della legge n. 765\1967 e pertanto applicabile in luogo di questa, conteneva all'art. 26 una regolamentazione specifica della materia, imponendo un distacco tra costruzioni non inferiore ad otto metri. La Corte disponeva, pertanto, un riesame della controversia, in relazione a quanto previsto dalla citata disposizione. A seguito della riassunzione del giudizio ad opera di Del 2 IC Vincenza, con sentenza in data 23-1-2009 la Corte di Appello di Napoli, quale giudice del rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava gli eredi RI ad arretrare la loro costruzione sino alla distanza di otto metri dal fabbricato della Del IC;
condannava l'attrice ad arretrare la recinzione metallica realizzata sul vecchio muro di confine (fermo restando tale manufatto) fino ad osservare in ogni suo punto una distanza, dalle frontistanti fabbriche degli eredi RI, non inferiore all'altezza di queste ultime;
condannava gli eredi RI al pagamento delle spese di primo grado, di cui riduceva l'ammontare, nonché di quelle di C.T.U.;
condannava i RI al pagamento delle spese del giudizio di rinvio;
dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del precedente giudizio di appello e del giudizio di cassazione. In motivazione, in particolare, il giudice del rinvio, nel premettere che l'art. 26 del regolamento comunale di Ottaviano adottato nel 1932 prescriveva una distanza minima di otto metri fra le costruzioni, osservava che era l'edificio degli eredi RI a dover essere arretrato, emergendo dalle prove raccolte che era stata la Del IC a costruire per prima il suo manufatto. A tale proposito, esso valorizzava la documentazione fotografica prodotta dalle parti, dalla quale si evinceva che all'epoca in cui sul fondo Del IC già esisteva una волоса costruzione di considerevole altezza dal piano di campagna 3 completa al rustico, sul fondo RI era presente soltanto un cumulo di macerie e di detriti;
e che solo in epoca successiva, rimossi i detriti, il convenuto aveva dato inizio alla sua costruzione, realizzando le opere di fondazione con i pilastri. L'esistenza della costruzione al rustico della Del IC prima che il RI realizzasse il suo fabbricato, conseguentemente, secondo il giudice del rinvio, imponeva al convenuto di rispettare l'obbligo delle distanze previste dal citato regolamento edilizio. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso AV CO, RI CE, RI OS C RI LA, sulla base di otto motivi. La Del IC ha resistito con controricorso. Riservata la causa in decisione, con ordinanza in data 12-3- 2015 la Seconda Sezione Civile, ravvisato un contrasto interno alla stessa Sezione circa l'applicabilità del principio di prevenzione nella ipotesi in cui i regolamenti locali prevedano solo una distanza tra costruzioni maggiore di quella stabilita dal codice civile, senza prevedere espressamente anche una distanza delle costruzioni dal confine, ha disposto la rimessione degli atti al Primo Presidente, il quale ha assegnato a queste Sezioni Unite la soluzione del segnalato contrasto. memoria ex art. 378 c.p.c. Lindrote In prossimità dell'udienza i ricorrenti hanno depositato una 4 MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 873 e 875 cod. civ., nonchè dell'art. 26 del regolamento edilizio del comune di Ottaviano. Deducono che la Corte di Appello, dopo aver correttamente ritenuto l'applicabilità della norma di cui all'art. 26 del regolamento edilizio del Comune di Ottaviano, che impone un distacco di metri otto tra le costruzioni, ha erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie il criterio della prevenzione previsto dagli artt. 873 e 875 cod. civ., e supposto la priorità nel tempo della costruzione Del IC rispetto a quella del RI. Sostengono che, in materia di distanze fra fabbricati o di questi dal confine, stabilite dai regolamenti locali in misura maggiore di quella prevista dal codice civile, il principio della prevenzione trova applicazione solo ove lo strumento urbanistico consenta anche le costruzioni in appoggio o in aderenza, e colui che fabbrica per primo costruisca sul confine o a distanza regolamentare da questo. Deducono che, al contrario, tale criterio non può mai trovare applicazione, consenta 0 meno lo strumento urbanistico le costruzioni in appoggio o in aderenza, allorchè colui che fabbrica per primo costruisca a distanza dal confine inferiore a quella stabilita dal regolamento, avendo la norma locale che consente costruzioni sul confine la funzione di ripartire in maniera paritetica tra i costruttori confinanti la distanza dal confine, ovvero di Ала 5 eliminarla, ma sempre in modo paritetico, cioè con costruzioni in aderenza od in appoggio erette sulla linea di confine. Rilevano, pertanto, che, poiché la Del IC ha eretto la sua costruzione a meno di quattro metri dal confine (distanza pari alla metà di quella minima prescritta fra edifici), nella specie, indipendentemente dal fatto che il regolamento locale preveda o meno la costruzione sul confine, è da escludere l'applicabilità del criterio della prevenzione. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l'omessa o insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi, per avere la Corte di Appello ritenuto applicabile il criterio della prevenzione senza indagare se lo strumento urbanistico locale preveda o meno la facoltà per i proprietari confinanti di costruire in aderenza o in appoggio, e senza rilevare che la Del IC, come accertato dal C.T.U., ha eretto il suo fabbricato a distanza dal confine inferiore a quella di metri quattro prescritta a suo carico dall'art. 26 del regolamento edilizio comunale. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano l'omessa 0 insufficiente motivazione sull'identificazione del fabbricato di proprietà Del IC come edificio costruito per primo. Sostengono che le fotografie esaminate dalla Corte distrettuale documentano non già la priorità di tale costruzione nel tempo, ma sono che in un dato momento entrambi i fabbricati erano in

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