Cass. civ., sez. II, sentenza 22/04/1966, n. 1035
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Il diritto di tenere alberi a distanza minore di quella legale comprende, per il suo oggetto e per le sue finalita economico-giuridiche,anche il diritto di recidere l'albero, conservandone la ceppaia, e di mantenere e allevare i polloni che ne germogliano. La disposizione dell'art.895 cod. civ. - secondo cui, quando l'albero muore o viene abbattuto o reciso, questo non puo essere sostituito se non con l'osservanza della distanza legale- importando deroga ai principi sul modo di Estinzione della servitu, non e suscettiva di estensione oltre lo schema della particolare ipotesi da essa espressamente prevista. Pertanto,agli effetti previsti dal citato art.895 cod. civ. il concetto di recisione non puo valere per quegli alberi il cui uso consiste nel taglio periodico, senza svellere le ceppaie da cui sorgono i nuovi germogli. *