Cass. civ., sez. I, sentenza 13/09/2021, n. 24642
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lina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente imputa alla gravata sentenza violazione e falsa applicazione degli artt. 23, comma 6, t.u.f. e 2797 c.c. e nullità per difetto assoluto di motivazione, per non avere spiegato le ragioni che inducevano a qualificare l'operazione come servizio di collocamento di strumenti finanziari;per avere ritenuto sufficiente il «modulo di adesione ai fondi» compilato dagli investitori e non necessaria la prova, nonostante le contestazioni dell'attore, dell'accordo scritto tra l'emittente (o l'offerente) e l'intermediario collocatore, finalizzato all'offerta al pubblico a condizioni di prezzo e di tempo determinate;per omesso esame del fatto decisivo che il contratto tra l'intermediario e gli investitori non aveva ad oggetto la sola sottoscrizione dei fondi, bensì anche altre operazioni, tra cui la vendita e lo switch di titoli;per non avere considerato che l'esenzione dalla forma scritta non riguardava i rapporti duraturi con gli investitori, dovendosi per
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