Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2023, n. 18755

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2023, n. 18755
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18755
Data del deposito : 4 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BUONFIGLIO TIZIANA nato a TORINO( ITALIA) il 17/10/1969 MARROCU LORENZO nato a TORINO( ITALIA) il 21/08/1969 avverso il decreto del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere D C;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi ILinammissibilità del ricorso di L M ed il rigetto di quello di T B, nonché le memorie di replica dei ricorrenti, i quali hanno insistito nelle richieste in precedenza formulate.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 23 dicembre 2021, la Corte di appello di Torino ha integralmente confermato quello con cui il Tribunale della stessa città, il 23 novembre 2020, ha disposto, nei confronti di L M e T B, la confisca di un notevole compendio immobiliare ed aziendale.

2. L M propone — con separati atti a firma, rispettivamente, degli avv.ti B L e S B — ricorso per cassazione affidato, nel complesso, ad undici motivi, che saranno enunciati, in ossequio al disposto dell'ad. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo dei sei motivi dell'atto sottoscritto dall'avv. L, deduce che il giudizio di pericolosità sociale è stato formulato anche sulla scorta di esiti di intercettazioni disposte nell'ambito di un diverso procedimento penale, in forza di decreti autorizzativi che i giudici della prevenzione, benché all'uopo espressamente sollecitati, non hanno inteso acquisire. Con il secondo motivo, si duole che la Corte di appello abbia disatteso la censura vedente sull'inutilizzabilità delle intercettazioni, acquisite in spregio al principio fissato dall'ad. 270 cod. proc. pen., come interpretato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01, avuto riguardo, specificamente, all'assenza di connessione rilevante ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen.. Con il terzo motivo, contesta il giudizio di pericolosità sociale generica, espresso sul rilievo che egli è abitualmente dedito alla commissione di condotte genetiche di lucro, ancorato ad episodi assai risalenti nel tempo e ad altri, intervenuti ad amplissima distanza temporale che, successivi di ben tredici anni, non appaiono, comunque, a tal fine decisivi. Segnala, in proposito, che le vicende afferenti ai suoi rapporti con Nicoletta A sono state esaltate dai giudici della prevenzione, in chiave di riscontro della fondatezza dell'impostazione accusatoria, in assenza di un pregresso accertamento sul fatto delittuoso presupposto e senza svolgere l'imprescindibile verifica della sua attitudine a comprovare la sua asserita pericolosità sociale. Con il quarto motivo, si duole del rigetto, da parte della Corte di appello, della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria mediante audizione di Nicoletta A, vittima dei reati dei quali si assume egli sia stato autore, resa necessaria dall'acquisizione delle dichiarazioni di A M, già collaboratrice della A, che smentiscono in radice il postulato di accusa, che vuole la donna vittima di un inganno, da lui ordito ai suoi danni, in realtà inesistente (e da lei tardivamente e solo parzialmente denunciato alle autorità), e chiariscono che ella si è, invece, volontariamente spogliata di almeno parte dei suoi beni — peraltro in forza di disposizioni meramente apparenti e, in sostanza, simulate — al precipuo scopo di sottrarsi alle pretese patrimoniale dell'ex marito. Con il quinto motivo, M eccepisce che la confisca è stata estesa a beni da lui acquisiti in epoca largamente posteriore al venir meno della sua pericolosità sociale, collocabile, a tutto concedere, al 2012 e, quindi, in palese violazione delle regole in tema di perimetrazione temporale. Con il sesto ed ultimo motivo, si duole della confisca del 50% della Atheras Immobiliare s.r.I., società che è stata costituita, il 24 luglio del 2009, mediante la sottoscrizione di un capitale sociale pari, nel complesso, a 10.000 euro, ed il versamento, da parte di ciascun socio, di 1.250 euro, esborso che, da un canto, appare perfettamente compatibile con i redditi leciti prodotti nell'anno di riferimento e, dall'altro, precede di quasi due mesi l'inizio della consumazione della truffa che egli avrebbe perpetrato in pregiudizio della A. Aggiunge che, una volta esclusa la sussistenza dei presupposti per disporre la confisca del capitale sociale della Atheras Immobiliare s.r.I., si impone un'analisi atomistica dedicato„ ai singoli cespiti oggetto di confisca, dovendosi accertare, in positivo, l'illecita provenienza ovvero, in alternativa, l'assenza di giustificazione da parte del proposto. Nello specifico, concentra l'attenzione sui beni acquistati in epoca estranea rispetto al perimetro cronologico dell'accertata pericolosità sociale e grazie ad una provvista che solo in minima parte può dirsi derivata dalle erogazioni della A, ciò che concorre a stravolgere la natura della misura di prevenzione patrimoniale, in tal modo trasformata in uno strumento puramente sanzionatorio. Denuncia, ulteriormente, l'illegittimità della confisca dell'immobile in Settime, da lui acquistato il 29 marzo 2011, cioè in epoca rientrante nel perimetro di pericolosità sociale ma grazie a risorse che, come accertato dal perito, provenivano, per la quasi totalità, da fonti lecite. Con il primo dei cinque motivi dell'atto predisposto dall'avv. B, M lamenta che la Corte di appello abbia condiviso il giudizio espresso dal Tribunale in ordine alla sua pericolosità sociale in ragione di quanto emerso nel procedimento penale scaturito dalla tardiva denuncia della A, conclusosi con l'emissione di sentenza dichiarativa della prescrizione, senza offrire convincente risposte alle obiezioni articolate con l'impugnazione in relazione, tra l'altro: alle perplessità manifestate dagli stessi investigatori in ordine alla credibilità della A;
alla rilevanza delle dichiarazioni di A M;
al non avere la A mai formalmente dedotto di essere stata ingannata all'atto di determinarsi alla donazione, in suo favore, della Immobiliare Cantuchiari s.r.I.. Con il secondo motivo, ribadisce le censure concernenti il rigetto della richiesta di sentire, nel contraddittorio, la A, incombente il cui espletamento avrebbe senz'altro consentito di chiarire le numerose zone d'ombra nella ricostruzione dei fatti di causa. Con il terzo motivo, addebita alla Corte di appello di avere stimato, in accordo con il Tribunale, la sproporzione tra i redditi leciti del suo nucleo familiare e le risorse destinate all'acquisto — in alcuni casi avvenuto al di fuori del periodo di manifestazione della pericolosità sociale — di cinque tra gli immobili confiscati che, come dimostrato dal consulente tecnico di parte, talora con l'avallo dello stesso consulente d'ufficio, sono state, invece, tratte: dalla contrazione di un mutuo, con contestuale locazione per un canone superiore all'importo della rata (immobile di Bozzole, acquistato I'll gennaio 2017 da Atheras Immobiliare s.r.I.);
dalla contrazione di un mutuo, con contestuale locazione per un canone pari al doppio della rata, nonché, per la parte residua del prezzo, con risorse provenienti dalla A (immobile di Valenza, acquistato il 12 aprile 2012 dalla Ares);
da fonti diverse, per la quasi totalità, dalla contribuzione della A, circoscritta al 3% (immobile di Montiglio Monferrato, acquistato il 23 luglio 2014 dalla Ares), ovvero al 10% (immobile di Settime, acquistato il 29 marzo 2011 da M) ed al 27,17% (immobile di Asti, acquistato il 3 agosto 2015 da Nemesi srI. , successivamente confluita in Atheras Immobiliare s.r.I.) del prezzo. Ascrive ai giudici di merito di avere indebitamente sovrapposto, al riguardo, il parametro della sproporzione con quello della illiceità, costituendo la prima, a ben vedere, un elemento sintomatico della seconda, la cui prova avrebbe richiesto un ulteriore sforzo argomentativo che la Corte di appello ha omesso, nella circostanza, di profondere. Con il quarto motivo, censura, sul piano metodologico, l'operato della Corte di appello che, dopo avere disposto un accertamento peritale volto ad individuare l'origine dei fondi destinati all'acquisto dei beni della cui confisca si discute, ha utilizzato i risultati dell'indagine demandata al professionista — il quale ha approfondito il tema della sperequazione in relazione ad ogni singolo soggetto (persona fisica o giuridica) intestatario degli immobili ed a prescindere, quindi, da una valutazione d'insieme — formulando, in ordine al decisivo aspetto della sproporzione, rilievi che, lungi dal considerare le risorse disponibili in capo a M e vagliarne l'attitudine a giustificare ciascun incremento patrimoniale, ha riportato, per tutti gli anni considerati, la differenza, per M, la B e le società coinvolte, tra i redditi di fonte lecita e le spese complessive del periodo, senza impegnarsi nel dovuto raffronto con i pagamenti riferiti alle singole operazioni commerciali. Ne è discesa, prosegue, una motivazione del tutto insoddisfacente perché, con riferimento ai cinque cespiti già indicati al terzo motivo, non fornisce convincente logica risposta alle obiezioni articolate, con il supporto di congrui riscontri documentali, con l'atto di appello, ove era stata dedotta l'insussistenza delle condizioni per addivenire all'adozione del provvedimento ablatorio. Con il quinto ed ultimo motivo, M lamenta la violazione dell'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, l'apparenza della motivazione nelle parti relative: - all'illiceità, da escludersi in radice, stante l'univoco tenore delle dichiarazioni di A M, della donazione, da parte della A ed in suo favore, della Immobiliare Cantuchiari s.r.I., da cui discenderebbe l'illecita provenienza delle somme utilizzate per pagare una parte del prezzo degli immobili di Montiglio Monferrato ed Asti;
- all'illecita provenienza delle somme versate dalla A, fatturate da Ares e confluite su conti correnti intestati a soggetti diversi dalla società emittente, che, diversamente da quanto indicato dalla Corte di appello, sono indicate nelle scritture contabili delle società Ares, Atheras, Nemesi e Xenos, munite di autentica notarile ed allegate alla memoria depositata dal consulente di parte. Rileva, a quest'ultimo proposito, che il fenomeno stigmatizzato da Tribunale e Corte di appello, tradottosi nel versamento su conti personali delle somme pagate dalla A per attività asseritamente svolta in suo favore dalle predette società e nella provenienza della provvista utilizzata per il pagamento degli immobili da soggetto diverso dal formale acquirente, è frutto di disordine contabile e non anche della matrice illecita delle risorse destinate agli incrementi patrimoniali.
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